Valutazione discussione:
  • 0 voto(i) - 0 media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
D.M. 17-12-2009
#1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 17-12-2009

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonch? per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65, S.O.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



VISTO il [url="http://www.aci.it/index.php?id=61"]decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[/url], e successive modificazioni ed integrazioni, recante ?Nuovo Codice della Strada?,



VISTO in particolare [url="http://www.aci.it/index.php?id=582"]l?articolo 60[/url] in materia, tra l?altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;



VISTO [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]l?articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495[/url], recante ?Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada?, recante disposizioni applicative al citato articolo 60;



VISTO in particolare il comma 5 dell?articolo 215 da ultimo citato che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al [url="http://www.aci.it/index.php?id=937"]punto F, lettera b) dell?appendice V al Titolo III del Reg. Es[/url]., prescrizioni che - a tutt?oggi - non sono state dettate;



CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con riferimento [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]all?art. 227 del Reg. Es[/url]. rubricato ?Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi?;



CONSIDERATO altres? che ai sensi dell?art. 227 da ultimo citato le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento e di cui all?appendice V sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;



VISTO il [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/2003/lexs_211495.html"]decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209[/url], recante ?Attuazione della direttiva [url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0053:IT:HTML"]2000/53/CE [/url]relativa ai veicoli fuori uso?, come modificato dal [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33879"]decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149[/url], ed in particolare l?articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente l?equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l?indicazione della casistica ai sensi della quale un veicolo ? classificato fuori uso e la previsione della deroga per i veicoli d?epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione di un?adeguata conservazione;



RITENUTA l?opportunit? di disciplinare i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo dell?accertamento dell?adeguato modo di conservazione richiesto dal citato [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/2003/lexs_211495.html"]decreto legislativo n. 209/2003[/url], come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]art. 215, co. 5, Reg. Es.[/url];



VISTA la direttiva [url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0096:IT:HTML"]96/96/CE[/url], e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di ?Controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi? ed in particolare l?art. 4, comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico;



VISTO il [url="http://gazzette.comune.jesi.an.it/278/2.htm"]DM 6 agosto 1998, n 408[/url], in materia di ?Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi?, con il quale ? stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;



VISTO il [url="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm#177"]decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[/url], recante ?Norme in materia ambientale?, ed in particolare l?articolo 184, comma 2, lett. l); [color="#FF0000"]hanno sbagliato il comma quello giusto ? il comma 3[/color]



VISTO infine [url="http://www.aci.it/index.php?id=904"]l?articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[/url], che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le rispettive competenze;



VISTO il [url="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/288/5.htm"]Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002[/url], recante disposizioni in materia di ?Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori?;



SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;



ESPLETATA la procedura d?informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1986/lexs_111956.html"]legge 21 giugno 1986, n. 317[/url], modificata ed integrata dal [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/2000/lexs_187244.html"]decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427[/url], nonch? ai fini di quanto previsto dall?articolo 4, comma 2, della direttiva [url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0096:IT:HTML"]96/96/CE[/url];



DECRETA:
Cita messaggio
#2
Articolo 1 Definizioni



1. Ai fini del presente decreto sono definiti:





a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell?articolo [url="http://www.aci.it/index.php?id=582"]60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[/url] recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) registri: uno dei soggetti individuati dall?articolo [url="http://www.aci.it/index.php?id=582"]60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[/url] recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all?articolo [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495[/url], recante ?regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada? e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall?articolo 4 del presente decreto;

d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all?articolo [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495[/url], recante ?regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada? e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneit? del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall?articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.
Cita messaggio
#3
Articolo 2 Ambito di applicazione



1. Il presente decreto disciplina modalit? e procedure:





a) per l?iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;

b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.



2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorch? fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.
Cita messaggio
#4
Articolo 3 Iscrizione ad un registro



1. L?iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta ? subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui ? richiesta l?iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all?articolo 4.
Cita messaggio
#5
Articolo 4 Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo



1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all?allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell?idoneit? alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonch? specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.





2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altres? acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d?arte, firmata dal rappresentante legale dell?impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonch? ai componenti della carrozzeria.





3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalit? di conservazione. Il registro ha facolt? di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.
Cita messaggio
#6
Articolo 5 Accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione



1. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.





2. Il veicolo per essere sottoposto all?accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.





3. L?accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall?allegato II, parte integrante del presente decreto.
Cita messaggio
#7
Articolo 6 Rilascio dei documenti di circolazione



1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l?accertamento tecnico di cui all?articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalit? di cui all?articolo [url="http://www.aci.it/index.php?id=645"]93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[/url] recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni.





2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonch? le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Cita messaggio
#8
Articolo 7 Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio



1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.





2. Le disposizioni dell?articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.





3. Le disposizioni dell?articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E? fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.





4. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo [url="http://www.handylex.org/stato/l271202.shtml"]18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[/url], e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all?articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.
Cita messaggio
#9
Articolo 8 Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico



1. Nei casi di cui all?articolo 6, ovvero di cui all?articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all?articolo [url="http://www.aci.it/index.php?id=645"]93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [/url]recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni.
Cita messaggio
#10
Articolo 9 Revisioni



1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui [url="http://www.aci.it/sezione-istituzionale/per-circolare/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-80-revisioni.html"]all?art. 80 del Codice della strada[/url], al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosit? e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.





2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell?anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell?allegato III, parte integrate del presente decreto.





3. Nell?allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l?equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altres? previste modalit? diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.
Cita messaggio
#11
Articolo 10 Norme finali



1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.





Il presente decreto ? pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Cita messaggio
#12
A presto continuer? con gli allegati I, II, III e Appendice 1.



<_<



PS: se a qualcuno servono norme citate nel presente DM ho la possibilit? di pubblicarle....
Cita messaggio
#13
La tuo sbattimento ? esemplare. :haha:



Ma, sinceramente, non ci ho capito una cippa. <_<
Il bicchiere ? mezzo pieno, SEMPRE!
Ma non lasciamo che si vuoti.

Vanze.
Cita messaggio
#14
Grazie,

Antonio
Cita messaggio
#15
Grazie caro, ? solo un copia incolla <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:

Come dico nel titolo ? la Bibbia alla quale tutti, pi? o meno <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: , devono uniformarsi se si possiede un veicolo storico......

Leggi leggi caso mai chiedi...



:abbr:
Cita messaggio
#16
Se devo essere sincero, ma proprio tanto, e mi spiace per l'amico Vanze, lo trovo di una chiarezza esemplare. Ci sono scritte una marea di scemenze ma per una volta in italia, in modo chiaro.
"Indicare se cieco, sordo, scemo di mente o mentecatto" - Censimento del Regno d'Italia, 1861.




Proud founder of

[Immagine: Chestnutpiccola.jpg]
Cita messaggio
#17
Grazie Dragone!
Cita messaggio
#18
[quote name='nigel68' post='280529' date='30/3/2010, 13:09']Se devo essere sincero, ma proprio tanto, e mi spiace per l'amico Vanze, lo trovo di una chiarezza esemplare. Ci sono scritte una marea di scemenze ma per una volta in italia, in modo chiaro.[/quote]



Sicuramente devo impegnarmi di pi?.

Ma a prima vista mi sembra un insieme di premesse senza conclusioni.



Non sono mai stato bravo a leggere il linguaggio burocratico.

A mio avviso basterebbe dire "? cos?" o "non ? cos?"

Che senso ha dire "visto che ...", "considerato il ...", alla luce del ...". Boh! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:





Sono conscio di essere IO non adeguato, ma nonn credo di essere l'unico.





<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Il bicchiere ? mezzo pieno, SEMPRE!
Ma non lasciamo che si vuoti.

Vanze.
Cita messaggio
#19
Quelle sono le premesse caro amico, un modo di spiegare come si ? arrivati al DM definitivo....

Leggi solo gli articoli e allegati che quelli sono importanti.....Nigel si riferiva a quelli...



<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Cita messaggio
#20
Allegato I

Contenuti minimi del Certificato di rilevanza storica e collezionistico (art. 4 del decreto)

[Immagine: 24653001.png]

[Immagine: 24653002.png]

[Immagine: 24653003.png]



Nel presente allegato si fa riferimento solo ad una norma e precisamente nella sezione III dati generali [url="http://www.aci.it/index.php?id=519"]all'art. 46 del CDS[/url]
Cita messaggio


Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)