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N. persone trasportabili
#1
Ciao a tutti, ? da un p? che non scrivo e me ne scuso!

Ora mi trovo in prossimit? di un "possibile" acquisto e volevo proporvi la seguente domanda:

"Un veicolo storico ha due sedili ant. e il vano posteriore vuoto (fuoristrada). Questo mezzo per? poteva montare anche una panca posteriore per il trasporto di almeno altre 3 persone. Immaginando che sul libretto siano riportati 2 posti ? possibile, e se si come, "modificare" il numero di persone trasportabili?"



Grazie in anticipo

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#2
? il problema che ho avuto io con il mio cj , se ? immatricolato autocarro solo in certi casi puoi reimmatricolarlo vettura per poter avere i posti anche al posteriore , nel mio caso non potevo perch? l'auto veniva dalla germania ma ? arrivata in italia gia' autocarro
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#3
[quote name='LEE01' post='364569' date='14/7/2011, 19:10']? il problema che ho avuto io con il mio cj , se ? immatricolato autocarro solo in certi casi puoi reimmatricolarlo vettura per poter avere i posti anche al posteriore , nel mio caso non potevo perch? l'auto veniva dalla germania ma ? arrivata in italia gia' autocarro[/quote]

Merd.......quindi l'unica speranza ? che il mezzo sia stato omologato come autocarro qui in Italia?
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#4
direi di si , per quanto ne so io ............
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#5
io so che se ? stato immatricolato da principio come autocarro non puoi cambiare in vettura.



se invece era di prima immatricolazione vettura, poi successivamente autocarro, puoi tornare a vettura.
...... UN FIGLIO DEI FIORI NON PENSA AL DOMANI.....
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#6
[quote name='nomadiaugusto' post='364573' date='14/7/2011, 19:26']se invece era di prima immatricolazione vettura, poi successivamente autocarro, puoi tornare a vettura.[/quote]



That's better <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: !
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#7
si esatto ? cos? , ma se ? nato vettura , prima immatricolazione in germania e trasformato la' in autocarro prima di portarlo in italia anch ese nasce come vettura non c'? nulla da fare ....
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#8
Si pu? trasformare in autovettura SOLO se i veicoli erano originariamente immatricolati autovettura , trasformata poi in autocarro, quindi in realt? si tratta di un ripristino della carrozzeria ed allestimento originale.



Per la trasformazione da autocarro ad autovettura bisogna recarsi alla motorizzazione con:



1 - copia del libretto

2 - estratto cronologico, da dove si evince che il Land Rover ? nato autovettura (ma nel caso abbiate il libretto originale con le modifiche riportate a penna potete farne a meno)

3 - copia della carta d'identit?

4 - compilare il modulo DDT 2119 (domanda per operazioni relative ai veicoli a motore e loro rimorchi) specificando "richiesta di trasformazione in autovettura M1"

5 - presentare 3 bollettini di versamento: 1 sul modulo 9001 e 2 sul modulo 4028



6 - portare la vettura al collaudo entro 1 anno.



In alternativa all'estratto cronologico v? richiesto il nulla osta al CETOC.



Per il ripristino della carrozzeria ( panchette posteriori, ecc. ) ci si deve affidare a un meccanico registrato presso la motorizzazione della provincia in cui vuoi fare il collaudo, perch? serve la certificazione dello stesso da portare al collaudo.



Per le cinture di sicurezza si specifica che devono essere istallate ( del tipo omologato ) solo sui posti anteriori in presenza di attacchi ( ? consigliabile metterele comunque, ogni motorizzazione pu? far storie se non sono presenti). Per i posti posteriori (panchette) non sono obbligatorie.



Il collaudo pu? essere un mero controllo formale o a seconda dell?ingegnere che controlla l?auto, pu? essere pi? approfondito, pu? contestare qualsiasi cosa che non ritenga conforme. Per questo motivo si consiglia di presentarsi al collaudo con una macchina sana e con i documenti a posto.



Per l?omogolazione del solo terzo posto anteriore si segue la stessa procedura, naturalmente con diversa richiesta.



Si faccia comunque riferimento alla circolare:



Procedure per l?inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare n.4114M368 del 4 agosto 2005



OGGETTO: Procedure per l?inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI




Direzione Generale per la Motorizzazione



Prot. n. 4114M368

Roma, 4 agosto 2005



OGGETTO: Procedure per l?inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa.



Note introduttive

Com?? noto, con circolare n. 1570M368 del 23.03.2005 questa Direzione generale ha inteso definire le procedure di inquadramento dei veicoli di massa massima a pieno carico sino a 3,5 t, gi? immatricolati, in una categoria diversa da quella originaria: sostanzialmente rinnovando le disposizioni emanate con le pregresse ed abrogate circolari.

Sulla base dell?esperienza acquisita ed in particolare delle osservazioni e dei pareri espressi in materia dagli Uffici periferici del Dipartimento, si ? ravvisata l?opportunit? di riproporre i contenuti della citata circolare con alcune modifiche ed integrazioni.



Premesse

La vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive, individua:

- i veicoli della categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- i veicoli della categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

Come pi? volte in precedenza argomentato, la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle suddette categorie ? determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneit? alla circolazione. Lo stesso costruttore ne dimostra la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali.

L?appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformit? alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d?appartenenza.

Com?? noto, l?elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli ? riportato nella direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE).

Con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardia ambientale, in linea di principio l?inquadramento in una categoria diversa da quella originaria ? da ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti, al momento stesso dell?allestimento, per la categoria nella quale ? richiesto l?inquadramento.

Tuttavia, fatti salvi alcuni aspetti particolari, si ritiene che, per lo specifico argomento, la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 possa essere surrogata dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1; non ? ammissibile il contrario.

Tutto ci? premesso, sottolineando che la presente circolare ? diretta solo alle modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l?allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico), si riportano di seguito i casi e le condizioni disciplinati dalla presente circolare.



1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 con omologazione nazionale di riferimento.

[omissis]



2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 senza riferimento ad un?omologazione nazionale.

[omissis]



3. Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1.

La procedura ? applicabile unicamente ai veicoli gi? immatricolati nella categoria M1 e successivamente inquadrati nella categoria N1 a seguito di aggiornamento della carta di circolazione per cambio di categoria.

L?operazione consiste, pertanto, in un ripristino della configurazione originaria del veicolo in categoria M1.

Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere, tra l?altro, allegata una dichiarazione, rilasciata dall?officina che ha effettuato i lavori, attestante dettagliatamente i lavori effettuati per il suddetto ripristino e l?esecuzione a regola d?arte degli stessi.

In sede di visita e prova, effettuata a norma dell?art. 78 del C.d.S. presso il competente UMC, deve essere verificato, tra l?altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili (ove ricorra).



Casi particolari

Le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall?estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, in tale paese, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, debbono essere trattate secondo una delle procedure descritte ai paragrafi 1 e 2.

Pertanto, se trattasi di veicoli aventi originariamente carrozzeria AF o AC, L?UMC in sede di visita e prova deve verificare il ricorrere delle condizioni riportate in nota (1) e il rispetto dei pesi massimi sugli assi.

Non dovr? essere richiesta alcuna relazione tecnica.

Se trattasi, invece, di veicoli dotati originariamente di carrozzeria diversa da quelle di cui al precedente capoverso deve essere richiesto l?attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso del paragrafo 1, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante in Italia od ancora dall?Ente certificatore notificato dallo Stato estero.

In sede di visita e prova deve essere comunque verificato il ricorrere delle condizioni di cui alla nota (1).

La procedura di cui al paragrafo 3 ? applicabile anche ai veicoli uso speciale ufficio, originariamente immatricolati nella categoria M1.



Note finali

In fase di aggiornamento della carta di circolazione, l?originario codice di immatricolazione/numero di omologazione deve essere variato in relazione all?operazione di accertamento dei requisiti di idoneit? alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l?omologazione originaria.

In sede di prima immatricolazione, i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformit? che accompagna gli stessi e pertanto non ? consentito il cambio di destinazione o l?incremento dei posti contestualmente al rilascio della carta di circolazione.



IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Sergio Dondolini



Questo ? un piccolo stralcio, la completa la trovate qui:

[url="http://www.asaps.it/indexpage_n.php?id=2873&cat=&sezione=Leggi&pubblicazione=08.08.2005"]http://www.asaps.it/indexpage_n.php?id=287...ione=08.08.2005[/url]



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