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Domanda: ma qualcuno ha capito esattamente come è cambiata la normativa sulla deducibilità dei veicoli per chi ha partita IVA?
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Provo a ricapitolare quello che ho capito io:
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dal gennaio 2013 la deducibilità è stata abbassata dal 40% al 20% per tutti i veicoli salvo alcune categorie particolari (tassisti, agenti di commercio, ecc) ed è venuta meno la deducibilità totale degli autocarri salvo che si "provi" l'inerenza (come si fa?).
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E' cosi? Ho chiesto al mio commercialista il quale mi sembra sceso dal pero :frown2: e non mi ha dato risposte certe.
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L'autocarro se è strumentale lo detrai sempre al 100%. Credo sia abbastanza evidente: se hai un'impresa edile scarichi il Transit cassonato, se vendi mobili scarichi un furgonato... Col quale ovviamente non ci vai in giro la domenica in camicia hawaiana e con dietro un coccodrillo gonfiabile :ciappa:
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16-12-13, 07:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-13, 07:20 PM da -michi-.)
Se non erro prima potevi dedurre max 7200 euro equivalente al 40% su un massimo di 18.000 euro circa
ora puoi dedurre (da maggio 2013) max 3600 equivalente al 20% sempre su un massimo di circa 18.000
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(salvo agenti di commercio (80%), vetture ad uso promiscuo (70%) e mezzi pubblici come taxi ecc (100%) ecc.)
comunque una deducibilità ridicola per un mezzo che serve per lavoro !!! solo in italia siamo a questi livelli ....Â
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semplificando il più possibile
AUTOCARRI: nulla cambia: IVA DETRAIBILE 100%, COSTO DEDUCIBILE 100%. Il discorso dell'inerenza è valido da sempre; come dice Nigel, se usi il Transit alla domenica sul lungomare di Portofino con sopra l'ombrellone, o sei il bagnino o c'è qualcosa che non torna......
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AUTOVETTURE INTESTATE AD AZIENDE O LAVORATORI INDIVIDUALI: iva detraibile al 40%; costo deducibile al 20% nel limite di euro 18.000 (il che vuol dire che, al massimo, si deduce il 20% di 18.000, anche se l'auto costa molto di più).
Â
Poi ci sono distinzioni per auto concesse in uso ai dipendenti con fringe benefit, auto di agenti, ecc ecc ecc.
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Citazione:semplificando il più possibile
AUTOCARRI: nulla cambia: IVA DETRAIBILE 100%, COSTO DEDUCIBILE 100%. Il discorso dell'inerenza è valido da sempre; come dice Nigel, se usi il Transit alla domenica sul lungomare di Portofino con sopra l'ombrellone, o sei il bagnino o c'è qualcosa che non torna......
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AUTOVETTURE INTESTATE AD AZIENDE O LAVORATORI INDIVIDUALI: iva detraibile al 40%; costo deducibile al 20% nel limite di euro 18.000 (il che vuol dire che, al massimo, si deduce il 20% di 18.000, anche se l'auto costa molto di più).
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Poi ci sono distinzioni per auto concesse in uso ai dipendenti con fringe benefit, auto di agenti, ecc ecc ecc.
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:ok: Mi piacciono le semplificazioni!
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Quindi mi confermi che per un pick up, ad esempio, non ci sono cambiamenti e si può detrarre al 100%? Ovvio senza l'ombrellone, le pinne e gli occhiali :zsarcastic4xx:
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semplificando il più possibile
AUTOCARRI: nulla cambia: IVA DETRAIBILE 100%, COSTO DEDUCIBILE 100%. Il discorso dell'inerenza è valido da sempre; come dice Nigel, se usi il Transit alla domenica sul lungomare di Portofino con sopra l'ombrellone, o sei il bagnino o c'è qualcosa che non torna......
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AUTOVETTURE INTESTATE AD AZIENDE O LAVORATORI INDIVIDUALI: iva detraibile al 40%; costo deducibile al 20% nel limite di euro 18.000 (il che vuol dire che, al massimo, si deduce il 20% di 18.000, anche se l'auto costa molto di più).
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Poi ci sono distinzioni per auto concesse in uso ai dipendenti con fringe benefit, auto di agenti, ecc ecc ecc.
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:ok: Mi piacciono le semplificazioni!
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Quindi mi confermi che per un pick up, ad esempio, non ci sono cambiamenti e si può detrarre al 100%? Ovvio senza l'ombrellone, le pinne e gli occhiali :zsarcastic4xx:
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eh... purtroppo in Italia non c'è nulla di semplice e tutto viene complicato dalle leggi; la norma sugli autocarri dice:
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- a prescindere dalla categoria di omologazione, NON sono considerati autocarri quei veicoli che, seppur immatricolati N1 o con codice carrozzeria F0, hanno un Indice " I " superiore a 180, calcolato con la seguente formula:
Â
I = Potenza in kw / (portata in Tonnellate â tara in tonnellate) > 180
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Se il risultato di questo rapporto è superiore a 180 il veicolo è considerato un autoveicolo, mentre in caso contrario è un autocarro con tutto quello che ne consegue in termini di deducibilità fiscale.
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:ok: Mi piacciono le semplificazio
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eh... purtroppo in Italia non c'è nulla di semplice e tutto viene complicato dalle leggi; la norma sugli autocarri dice:
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- a prescindere dalla categoria di omologazione, NON sono considerati autocarri quei veicoli che, seppur immatricolati N1 o con codice carrozzeria F0, hanno un Indice " I " superiore a 180, calcolato con la seguente formula:
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I = Potenza in kw / (portata in Tonnellate â tara in tonnellate) > 180
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Se il risultato di questo rapporto è superiore a 180 il veicolo è considerato un autoveicolo, mentre in caso contrario è un autocarro con tutto quello che ne consegue in termini di deducibilità fiscale.
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Si, questa norma la conoscevo, credo sia del 2006... Ma adesso ho letto di un ulteriore cambiamento in cui in pratica non si faceva più distinzione tra autovetture ed autocarri salvo che siano "inerenti" e strumentali
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http://www.fiscoetasse.com/approfondimen...bilit.html
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nell'articolo non si parla di autocarri; per quelli nulla è cambiato.
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