07-01-09, 08:26 PM
[quote name='dragone' post='178325' date='7/1/2009, 19:22']LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent?anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal ?libretto? di circolazione. Se per? il contribuente ? in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento pu? effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell?anno, purch? anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli ?ad uso professionale?. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalit? nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent?anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi ? stata, da parte dell?apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento pu? effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell?anno, purch? anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.[/quote]
Eallora ho ragione io.
Se acquisto una Chevelle del '69 modificata e targata tramite la Germania pago bollo e assicurazione ridotti.
Alla faccia dei certificati di storicit? e alle scartoffie.
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent?anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal ?libretto? di circolazione. Se per? il contribuente ? in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento pu? effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell?anno, purch? anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli ?ad uso professionale?. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalit? nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent?anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi ? stata, da parte dell?apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento pu? effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell?anno, purch? anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.[/quote]
Eallora ho ragione io.
Se acquisto una Chevelle del '69 modificata e targata tramite la Germania pago bollo e assicurazione ridotti.
Alla faccia dei certificati di storicit? e alle scartoffie.