07-01-09, 09:46 PM
articolo 132: Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi? adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalit? che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Non c'entra niente se fai la domanda di nazionalizzazione.....
@Vanze: Infine, tutte le violazioni commesse alla guida di un veicolo estero (UE compresa) devono essere pagate immediatamente nelle mani degli accertatori. Qualora vi sia l'intenzione di proporre ricorso ? necessario versare una cauzione. In mancanza del pagamento o della cauzione il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo ed immesso presso una depositeria autorizzata fino al pagamento ma non oltre 60 giorni.
@mustang-daddy:Se fanno problemi hanno un motivo, in caso il motivo non ? sufficente per noi comuni mortali esistono le leggi a cui ti puoi appellare, se poi non hai tempo e si vuole tutto subito allora le agenzie servono anche a questo.....
Non prenderla sul personale il mio era un discorso pi? generale
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi? adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalit? che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Non c'entra niente se fai la domanda di nazionalizzazione.....
@Vanze: Infine, tutte le violazioni commesse alla guida di un veicolo estero (UE compresa) devono essere pagate immediatamente nelle mani degli accertatori. Qualora vi sia l'intenzione di proporre ricorso ? necessario versare una cauzione. In mancanza del pagamento o della cauzione il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo ed immesso presso una depositeria autorizzata fino al pagamento ma non oltre 60 giorni.
@mustang-daddy:Se fanno problemi hanno un motivo, in caso il motivo non ? sufficente per noi comuni mortali esistono le leggi a cui ti puoi appellare, se poi non hai tempo e si vuole tutto subito allora le agenzie servono anche a questo.....
Non prenderla sul personale il mio era un discorso pi? generale