30-01-10, 11:43 AM
[quote name='dragone' post='272116' date='29/1/2010, 20:52']Poi per? non te lo ripeto pi? e fai come vuoi....
Veicoli storici
[color="#FF0000"]Regione Emilia Romagna[/color]
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali
?costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
?non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attivit? di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione ? automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non ? neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se per? un veicolo ultratrentennale ? posto in circolazione su strade e aree pubbliche ? dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria ? dovuta per l'intera annualit? e non ? assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con s? la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perch? ? previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:
?costruiti da oltre vent'anni e da non pi? di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
?non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attivit? di impresa, arti o professioni.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicit? rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
FONTE: [url="http://www.aci.it/index.php?id=972"]http://www.aci.it/index.php?id=972[/url]
Ora siccome la fonte e la stessa direi che chi ti ha dato queste informazioni non ci capisce una fava oppure sei tu a non aver capito.........non ? che la tipa dietro allo sportello ? bionda occhi azzurri con due (.)(.) cos?????? Se si posso capire
PS:Le regioni legiferano sul costo da pagare non le provincie......
[/quote]
Ora mi stampo st? papi? di roba e lo porto l?, cos? almeno si fanno una cultura!!! Ciao!! X? come faccio a dirle di si o di no con quegli occhietti dolci che ha????
Veicoli storici
[color="#FF0000"]Regione Emilia Romagna[/color]
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali
?costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
?non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attivit? di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione ? automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non ? neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se per? un veicolo ultratrentennale ? posto in circolazione su strade e aree pubbliche ? dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria ? dovuta per l'intera annualit? e non ? assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con s? la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perch? ? previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:
?costruiti da oltre vent'anni e da non pi? di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
?non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attivit? di impresa, arti o professioni.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicit? rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
FONTE: [url="http://www.aci.it/index.php?id=972"]http://www.aci.it/index.php?id=972[/url]
Ora siccome la fonte e la stessa direi che chi ti ha dato queste informazioni non ci capisce una fava oppure sei tu a non aver capito.........non ? che la tipa dietro allo sportello ? bionda occhi azzurri con due (.)(.) cos?????? Se si posso capire
PS:Le regioni legiferano sul costo da pagare non le provincie......
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Ora mi stampo st? papi? di roba e lo porto l?, cos? almeno si fanno una cultura!!! Ciao!! X? come faccio a dirle di si o di no con quegli occhietti dolci che ha????
Varini Cristian of American Company