30-03-10, 03:23 PM
Allegato III
Revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, ? superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.
2. CALENDARIO DELLE REVISIONI
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell?anno in cui ricorre l?obbligo della revisione, a visita e prova per l?accertamento dei requisiti alla idoneit? alla circolazione ai sensi [url="http://www.aci.it/index.php?id=627"]dell?art. 75 del Codice della Strada,[/url] entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui ? stato effettuato l?ultimo controllo di revisione.
3. CONTROLLI TECNICI
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all?[url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0096:20030428:it%3a%50DF"]allegato II della direttiva 96/96/CE[/url], del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell?Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purch? tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalit? e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione ? antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella:
Tipo di veicolo Velocit? iniziale (km/h) Valore minimo della decelerazione (m/s?)
Autovetture 40 4
Altri autoveicoli, compresi loro complessi 40 3,5
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, ? verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico ? stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34642"][color="#FF0000"]dell?art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495[/color][/url], fatto salvo quanto indicato al punto successivo.
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell?1? gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
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L'articolo in rosso ? evidentemente sbagliato......
Revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, ? superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.
2. CALENDARIO DELLE REVISIONI
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell?anno in cui ricorre l?obbligo della revisione, a visita e prova per l?accertamento dei requisiti alla idoneit? alla circolazione ai sensi [url="http://www.aci.it/index.php?id=627"]dell?art. 75 del Codice della Strada,[/url] entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui ? stato effettuato l?ultimo controllo di revisione.
3. CONTROLLI TECNICI
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all?[url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0096:20030428:it%3a%50DF"]allegato II della direttiva 96/96/CE[/url], del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell?Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purch? tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalit? e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione ? antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella:
Tipo di veicolo Velocit? iniziale (km/h) Valore minimo della decelerazione (m/s?)
Autovetture 40 4
Altri autoveicoli, compresi loro complessi 40 3,5
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, ? verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico ? stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34642"][color="#FF0000"]dell?art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495[/color][/url], fatto salvo quanto indicato al punto successivo.
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell?1? gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
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L'articolo in rosso ? evidentemente sbagliato......