21-04-11, 08:45 PM
[quote name='towman' post='348884' date='21/4/2011, 14:26']Dragone , l'articolo da t? citato riguarda solo i veicoli che NON hanno caratteristiche tali da poter circolare normalmente ( senza luci,senza frecce,veicoli alte 900 ecc)solitamente ricoverati presso musei o grosse collezzioni e ovviamente non sono immatricolati ma possono circolare in deroga solo in occasione di determinati eventi durante i quali viene rilascita una targa temporanea di cartone con validit? di alcuni giorni, all' uopo esiste presso la motorizzazione un'elenco di questi veicoli per permettere il rilascio delle targhe, essi non sono soggetti a revisione e non possono superare i 40 km/ora e altre prescrizioni sul generis....? una reminescenza di un vecchio articolo mai aggiornato(o dimenticato)dai legislatori.[/quote]
Purtroppo no caro tow...io ho citato giustamente l'articolo 215 del regolamento di attuazione del codice della strada.....
Quello che invece tu scrivi si riferisce all'art. 214 del regolamento stesso.....te ne lascio il contenuto sotto:
Art. 214. - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca (art. 60 C.s.).
1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, ? rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via ? indicata la sua validit?, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonch? la velocit? massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocit? non pu? superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione ? subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonch? alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
Purtroppo no caro tow...io ho citato giustamente l'articolo 215 del regolamento di attuazione del codice della strada.....
Quello che invece tu scrivi si riferisce all'art. 214 del regolamento stesso.....te ne lascio il contenuto sotto:
Art. 214. - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca (art. 60 C.s.).
1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, ? rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via ? indicata la sua validit?, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonch? la velocit? massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocit? non pu? superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione ? subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonch? alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.