19-07-11, 08:14 AM
Capo III - Licenze e concessioni e autorit? alle quali spetta di accordarle (8).
5. Licenze. La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi ? data dal Capo del compartimento per la viabilit? se si tratti di strade statali, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato e dall'ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.
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(8) Vedi la nota 3 al Titolo I.
6. Concessioni. Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade, con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione, sono di competenza:
a) del Ministro, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, per le strade statali (9);
b) degli Enti cui le strade appartengono, per le strade non statali.
Per i tratti delle strade statali scorrenti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione sono previamente sottoposte all'esame dei capi compartimento della viabilit? competenti che le muniscono del loro visto.
L'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non pu? essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada (10). Per quanto riguarda le strade non statali occorre il preventivo consenso delle Amministrazioni a cui le strade appartengono quando esso sia previsto dalle disposizioni vigenti.
Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, ? richiesto il benestare del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada o degli Enti predetti soltanto in rapporto alle modalit? costruttive dell'attraversamento stesso.
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(9) Vedi la nota 3 al Titolo I.
L'Azienda autonoma statale della strada fu soppressa con D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377.
Con successivo D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38, fu istituita l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale, poi, in virt? dell'art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59, ha assunto la denominazione di ?Azienda nazionale autonoma delle strade? (A.N.A.S.).
(10) Ora: Azienda nazionale autonoma delle strade (D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377; D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38; art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59).
Vedi, anche, la nota n. 3 al Titolo I.
7. Domande di licenze o concessioni. Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale, interessanti strade statali, sono presentate al Capo del compartimento per la viabilit?, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.
Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al Capo dell'amministrazione dell'ente cui la strada appartiene.
In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiamzione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sar? sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verr? fissata.
5. Licenze. La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi ? data dal Capo del compartimento per la viabilit? se si tratti di strade statali, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato e dall'ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.
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(8) Vedi la nota 3 al Titolo I.
6. Concessioni. Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade, con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione, sono di competenza:
a) del Ministro, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, per le strade statali (9);
b) degli Enti cui le strade appartengono, per le strade non statali.
Per i tratti delle strade statali scorrenti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione sono previamente sottoposte all'esame dei capi compartimento della viabilit? competenti che le muniscono del loro visto.
L'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non pu? essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada (10). Per quanto riguarda le strade non statali occorre il preventivo consenso delle Amministrazioni a cui le strade appartengono quando esso sia previsto dalle disposizioni vigenti.
Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, ? richiesto il benestare del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada o degli Enti predetti soltanto in rapporto alle modalit? costruttive dell'attraversamento stesso.
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(9) Vedi la nota 3 al Titolo I.
L'Azienda autonoma statale della strada fu soppressa con D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377.
Con successivo D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38, fu istituita l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale, poi, in virt? dell'art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59, ha assunto la denominazione di ?Azienda nazionale autonoma delle strade? (A.N.A.S.).
(10) Ora: Azienda nazionale autonoma delle strade (D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377; D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38; art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59).
Vedi, anche, la nota n. 3 al Titolo I.
7. Domande di licenze o concessioni. Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale, interessanti strade statali, sono presentate al Capo del compartimento per la viabilit?, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.
Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al Capo dell'amministrazione dell'ente cui la strada appartiene.
In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiamzione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sar? sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verr? fissata.