19-07-11, 08:10 AM
Capo II - Atti per i quali occorre la preventiva licenza o la concessione.
2. Opere e depositi sulle strade. Nessuno pu?, senza mandato o licenza dell'autorit? competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade (7).
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire quarantamila (6).
Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorit? amministrativa, l'ammenda ? da lire quattromila a lire ottantamila (6).
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(7) Seguiva un comma abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
3. Scarico nei fossi. E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati e salvo le regolari concessioni della competente autorit?.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila (6).
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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
4. Diramazioni e accessi. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente autorit?.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila (6).
Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso ? sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, n? il suo piano viabile.
Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.
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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
2. Opere e depositi sulle strade. Nessuno pu?, senza mandato o licenza dell'autorit? competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade (7).
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire quarantamila (6).
Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorit? amministrativa, l'ammenda ? da lire quattromila a lire ottantamila (6).
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(7) Seguiva un comma abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
3. Scarico nei fossi. E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati e salvo le regolari concessioni della competente autorit?.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila (6).
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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
4. Diramazioni e accessi. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente autorit?.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila (6).
Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso ? sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, n? il suo piano viabile.
Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.
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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.