19-07-11, 08:09 AM
CIRCOLAZIONE STRADALEA
Disposizioni generali
R.D. 8-12-1933 n. 1740 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.Vengono riportate le parti conservate in vigore dall'art. 145, secondo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, riportato al n. A/V che ha cos? disposto: ?Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 nn. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme?.
Gazz. Uff. 18/05/1992, n. 114
TITOLO I Tutela delle strade e aree pubbliche (3)
Capo I - Atti vietati.
1E' vietato di:
1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo;
2) danneggiare le pietre e i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche;
3) impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;
4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni pi? bassi;
5) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;
6) fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'autorit? competente;
7) .....................................................(4);
8) .....................................................(4);
9) .....................................................(4);
10) aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondit?, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste piede della scarpata se la strada ? in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada ? in trincea).
Tale distanza non pu? essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;
11) costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorit? competenti;
12) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;
13) piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti:
a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada, salvo che dalle autorit? competenti siano consentite distanze minori (5);
b) per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.
In ogni caso la distanza non pu? essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;
c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sar? di metri due e centimetri cinquanta misurati dal ciglio estemo del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada ? in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.
I limiti di distanza di cui ai nn. 10, 11 e 12 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico, particolarmente accidentato.
Il provvedimento ? disposto, su richiesta degli interessati, dal Capo del compartimento per la viabilit?, per le strade statali, o dall'Ingegnere capo del genio civile, per le altre strade.
Per le piantagioni in localit? ad uso di pubblico passeggio presso le citt? o comuni, le distanze debbono essere stabilite in conformit? dei piani approvati dall'autorit? competente.
E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto a giudizio insindacabile delle competenti autorit?, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumit? della circolazione nel tratto pericoloso.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire ottantamila (6).
------------------------
(3) L'art. 25, lett. n), L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante disposizioni per il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ha devoluto ai Compartimenti della viabilit?, organi periferici dell'A.N.A.S., ?tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1 a 22 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740? in materia di strade statali.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(5) La L. 1? marzo 1928, n. 381, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree, cos? dispone:
?Art. 1. Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il ministro per i lavori pubblici pu? dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali o lateralmente alle strade ordinarie.
Nessuna deroga pu? tuttavia essere consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f), del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.
Art. 2. La dispensa ? concessa, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle Province o dai Comuni, dopo interpellate le amministrazioni provinciali e comunali competenti?.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.
Disposizioni generali
R.D. 8-12-1933 n. 1740 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.Vengono riportate le parti conservate in vigore dall'art. 145, secondo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, riportato al n. A/V che ha cos? disposto: ?Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 nn. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme?.
Gazz. Uff. 18/05/1992, n. 114
TITOLO I Tutela delle strade e aree pubbliche (3)
Capo I - Atti vietati.
1E' vietato di:
1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo;
2) danneggiare le pietre e i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche;
3) impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;
4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni pi? bassi;
5) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;
6) fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'autorit? competente;
7) .....................................................(4);
8) .....................................................(4);
9) .....................................................(4);
10) aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondit?, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste piede della scarpata se la strada ? in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada ? in trincea).
Tale distanza non pu? essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;
11) costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorit? competenti;
12) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;
13) piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti:
a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada, salvo che dalle autorit? competenti siano consentite distanze minori (5);
b) per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.
In ogni caso la distanza non pu? essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;
c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sar? di metri due e centimetri cinquanta misurati dal ciglio estemo del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada ? in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.
I limiti di distanza di cui ai nn. 10, 11 e 12 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico, particolarmente accidentato.
Il provvedimento ? disposto, su richiesta degli interessati, dal Capo del compartimento per la viabilit?, per le strade statali, o dall'Ingegnere capo del genio civile, per le altre strade.
Per le piantagioni in localit? ad uso di pubblico passeggio presso le citt? o comuni, le distanze debbono essere stabilite in conformit? dei piani approvati dall'autorit? competente.
E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto a giudizio insindacabile delle competenti autorit?, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumit? della circolazione nel tratto pericoloso.
Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire ottantamila (6).
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(3) L'art. 25, lett. n), L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante disposizioni per il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ha devoluto ai Compartimenti della viabilit?, organi periferici dell'A.N.A.S., ?tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1 a 22 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740? in materia di strade statali.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.
(5) La L. 1? marzo 1928, n. 381, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree, cos? dispone:
?Art. 1. Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il ministro per i lavori pubblici pu? dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali o lateralmente alle strade ordinarie.
Nessuna deroga pu? tuttavia essere consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f), del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.
Art. 2. La dispensa ? concessa, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle Province o dai Comuni, dopo interpellate le amministrazioni provinciali e comunali competenti?.
(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;
dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).
Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.