17-12-13, 10:40 AM
Citazione:Â
Âsemplificando il più possibile
AUTOCARRI: nulla cambia: IVA DETRAIBILE 100%, COSTO DEDUCIBILE 100%. Il discorso dell'inerenza è valido da sempre; come dice Nigel, se usi il Transit alla domenica sul lungomare di Portofino con sopra l'ombrellone, o sei il bagnino o c'è qualcosa che non torna......
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AUTOVETTURE INTESTATE AD AZIENDE O LAVORATORI INDIVIDUALI: iva detraibile al 40%; costo deducibile al 20% nel limite di euro 18.000 (il che vuol dire che, al massimo, si deduce il 20% di 18.000, anche se l'auto costa molto di più).
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Poi ci sono distinzioni per auto concesse in uso ai dipendenti con fringe benefit, auto di agenti, ecc ecc ecc. Â
:ok: Mi piacciono le semplificazioni!
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Quindi mi confermi che per un pick up, ad esempio, non ci sono cambiamenti e si può detrarre al 100%? Ovvio senza l'ombrellone, le pinne e gli occhiali :zsarcastic4xx:
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eh... purtroppo in Italia non c'è nulla di semplice e tutto viene complicato dalle leggi; la norma sugli autocarri dice:
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- a prescindere dalla categoria di omologazione, NON sono considerati autocarri quei veicoli che, seppur immatricolati N1 o con codice carrozzeria F0, hanno un Indice " I " superiore a 180, calcolato con la seguente formula:
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I = Potenza in kw / (portata in Tonnellate â tara in tonnellate) > 180
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Se il risultato di questo rapporto è superiore a 180 il veicolo è considerato un autoveicolo, mentre in caso contrario è un autocarro con tutto quello che ne consegue in termini di deducibilità fiscale.
'69 Chevy Chevelle SS396 -
'69 Dodge Charger R/T 440 matching#
'69 Dodge Charger R/T 440 matching#