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Immatricolazione auto storiche
#21
[quote name='er wagone' post='88684' date='26/10/2007, 12:41']Grazie Alessio, mi sembra davvero una gran mole di roba.

@Maxstang: quella circolare che hai postato ? un po' vecchia (1986), ? ancora valida?[/quote]



Per fortuna SIIIII, ci si ? attaccato pure Skinny per la Chevelle e ? ancora pubblicato sul sito ASI!

Leggitelo bene, puoi immatricolare un mezzo con targa straniera senza nessun documento originale (basta la denuncia in parola!).



Ciao



Massi
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#22
Alessio, grazie per la mole titanica di informazioni che ci stai dando. Ci vorr? qualche giorno per "digerire" il tutto nei particolari.



La prima osservazione che mi viene da fare ? sul sistema Italia. Ovvero si richiede che chi importa un'auto si procuri una certificazione tecnica da parte del costruttore o di chiss? chi. E per questo motivo l'ASI (e le agenzie) prosperano.

In altri paese come la Svizzera o il Regno Unito ? l'amministrazione pubblica che si fa carico di reperire le informazioni che gli servono. In Germania c'? il Tuv, in Francia c'? Utac. Solo noi dipendiamo dalla paturnie dei costruttori/importatori (quando ci sono).



Poi avrei una curiosit? in tema di cristalli, che cos'? questa? ? circolare 9.1.1991, n. 2094/4362 - B001 (MCTC) "Riconoscimento normativa U.S.A. relativa ai parabrezza."



E come ci si comporta se l'auto importata e da sottoporre al collaudo ? stata costruita precedentemente all'emanazioni delle direttive cee o persino prima del codice della strada del 1959?



Inoltre vorrei porre un'altro quesito... In molti paesi dell'Unione Europea i ripetitori laterali non erano previsti. Quindi in Germania o in Olanda circolano automobili che ne sono prive. Poniamo che compero una di queste vetture e che sia in regola con la locale revisione. In Italia verr? immatricolata senza collaudo, di conseguenza mi trover? a guidare legalmente un veicolo che non passerebbe un collaudo italiano. A questo punto non sarebbe + sensato richiedere la presenza dei ripetitori laterali a partire dalla data in cui sono diventati obbligatori in tutti i Paesi dell'Unione Europea? E lo stesso non si dovrebbe fare con gli indicatori di direzione rossi?In Inghilterra, per fare un esempio, le auto pre-63 non hanno obbligo di avere indicatori di direzione posteriori gialli, di conseguenza, come cittadino europeo posso comperare e nazionalizzare e poi circolare sul territorio italiano con un veicolo la cui fanaleria, se fosse su un veicolo di provenienza statunitense, non sarebbe accettata.
"Rock 'n' Roll will be gone by June" - Variety, 1955

"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981

Lake Cruisers
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#23
Eh ma Ronnie, cos? me le servi sul piatto d'argento. Io sono stato a fare dei collaudi industriali al TUV di Monaco anni fa...li le cose le testano, misurano, comparano. Stavano omologando una UNO (!!) cabrio di un carrozziere tedesco: la vettura era su un ponte dove misuravano la rigidit? torsionale, poi c'era la prova freni, la manovrabilit? (su circuito di prova), ecc.. Nei salottini tavolini col caff?, biscottini, mensa interna anche per gli ospiti, ecc.. Non sono ubriaco, Wynn ? stato di recente in Germania a fare le pratiche per la Lincoln in un'agenzia (non del TUV, chiaro) e l'atmosfera era quella.



Io spero soltanto che l'avanzare delle uniformazioni comunitarie in materia di regolamenti spazzi via tutte le scartoffie di cui stiamo parlando. In cui tra l'altro deve essere difficilissimo orientarsi, non so come faccia Alessio...
"Indicare se cieco, sordo, scemo di mente o mentecatto" - Censimento del Regno d'Italia, 1861.




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#24
Nigel, ti capisco. E come dici tu ..se si va all'estero si rimane di sasso.



Due settimane fa sono stato a fare un trapasso alla motorizzazione di Milano. Tralasciando la sensazione di essere straniero in casa mia (mi riferisco all'accento dialettale degli addetti agli sportelli..ma ? impossibile assumere persone che sappiano parlare in italiano correttamente? mah), non abbiamo potuto fare un trapasso in quanto i bollettini postali con i versamenti li aveva compilati il venditore col suo nome, invece del mio. Quindi non solo non si ? potuto fare un passaggio, ma i bollettini li abbiamo dovuti buttare (il recupero del versamento in posta ? ancora pi? macchinoso del passaggio stesso).



La prima osservazione che mi viene da fare in merito ?: perch? alla Motorizzazione Civile di Milano non c'? un opuscolo che spieghi come fare un passaggio, nei minimi particolari? Ovvero, se ? cosi determinante il nome sul bollettino, non sarebbe il caso di informare l'utenza?



Ma la cosa che mi ? parsa pi? assurda, a parte il sorriso beffardo dell'impiegata, evidentemente divertita dalla nostra ignoranza, ? il motivo per cui non accettano i bollettini con altro nome: la pratica verrebbe bloccata dal Pra.

Oh bella..ma se ? tutto telematico, come pu? il Pra vedere chi ha fatto il versamento? Mah. La motorizzazione, dopo una ventina di minuti, stampa l'adesivo da appiccicare sul libretto e anche il CDP che dovrebbe essere emesso dal Pra. Se ne deduce che il PRA autorizza la motorizzazione per via telematica... di conseguenza non ha la + pallida idea dei nomi sul versamento.





Nel 1996 ho fatto la patente in Arizona. Ero straniero, con una non perfetta conoscenza della lingua. Ho compilato un modulo, Sono rimasto in attesa qualche minuto in una saletta in cui c'era anche la tv con i cartoni animati. Dopodich? mi hanno fatto loro l'esame della vista (da noi avrei dovuto pagare un medico apposta). A seguire mi hanno fatto fare i quiz. tre errori su una ventina di domande. Promosso. Due minuti di attesa e Flash... mi hanno fatto la foto per la mia patente. Dopo un 1 ora, avendo a che fare con persone gentilissime, e con la spesa di 25 dollari ero patentemunito negli Stati Uniti . Scadr? nel 2028.



Noi Italiani, non ci arriveremo mai... Avessimo anche il mago Silvan come presidente del consiglio.
"Rock 'n' Roll will be gone by June" - Variety, 1955

"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981

Lake Cruisers
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#25
Citazione:174.6 VEICOLI ALIENATI DAI COMANDI MILITARI USA



@Alessio: mi manca proprio quella che serve a me!!!!!!
[center][size=4]Correre è vivere...e tutto ciò che fai prima o dopo è solo attesa...................Steve Mc Queen[/size][/center]



[center]He traveled the world,

socialized with movie stars and beauty queens, made and lost numerous fortunes, won races, built cars

and lived large.
[/center]

[center]Carroll Shelby 1923-2012

[/center]
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#26
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A1 Documento di origine o di circolazione estero tradotto in lingua italiana (v. inPratica 174.2.7) (42) (43):

? certificato di origine della casa costruttrice del veicolo (33), oppure,

? dichiarazione di conformit? o certificato di conformit? della casa costruttrice del veicolo (certificato di conformit? comunitario - COC per i veicoli della categoria internazionale M1) (52), oppure,

? documento di circolazione civile definitivo (55) (Permiso de circulation), oppure,

? fotocopia integrale autenticata del documento (55) (Permiso de circulation) e idonea certificazione relativa alla cancellazione dai registri di immatricolazione o al ritiro temporaneo dalla circolazione del veicolo e attestante che il documento ? stato ritirato o distrutto dall'autorit? competente.

A2 Documentazione tecnica integrativa (56) tradotta in lingua italiana (v. inPratica 174.2.7) da presentare qualora la certificazione di origine o di circolazione estera (ad eccezione del COC) non contenga tutti i dati tecnici per compilare la carta di circolazione nazionale. Non occorre la traduzione per documenti bilingui.
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#27
(30) La vigente normativa comunitaria concernente le masse e le dimensioni dei veicoli (direttiva 97/27/CE) definisce quale:

? massa massima a carico tecnicamente ammissibile (MMCTA) quella massima dichiarata dal costruttore,

? massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione (MMCAI) quella ammissibile a pieno carico (anche MTPC) con cui il veicolo pu? essere immatricolato in uno Stato,

? massa limite autorizzata per il veicolo quella autorizzata per il veicolo che generalmente coincide con la MMCAI.

La vigente norma comunitaria (direttiva 96/53/CE) stabilisce che nessuno Stato pu? rifiutare l'immissione in circolazione di veicoli per ragioni inerenti alle masse e alle dimensioni ma, avendo ciascuno Stato membro la facolt? di stabilire la massa massima a carico ammissibile ai fini dell'immatricolazione, pu? esigere che i veicoli immatricolati nel proprio territorio siano conformi alle prescrizioni nazionali (v. circolare 23.7.2001, prot. n. 1389/C3).

Come noto le prescrizioni della citata normativa comunitaria non si applicano ai mezzi d'opera per i quali continuano a valere quelle dell'art. 10 CDS.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene debbano essere riviste le disposizioni impartite con le precedenti norme nazionali con particolare riferimento a quelle della circolare 28.8.1995, prot. n. 133/85.

(
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#28
(98) V. circolare DTT 12.12.2005, n. 5553-5938/M362.

(99) Infatti, come chiarito dal DTT con circolare 24.7.2006, n. 20518, la Svizzera anche se non ha ratificato l'accordo SEE "ha stipulato con la Comunit? europea accordi bilaterali riguardati alcuni settori, fra cui il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformit?, con effetti che si estendono anche al campo dei veicoli."

La rispondenza alla direttive comunitarie pu? essere documentata con apposito attestato (fornito, oltre che dal costruttore, anche dall'autorit? elvetica competente (Ufficio federale delle strade) ovvero da organismi da tale autorit? allo scopo designati), dal COC qualora disponibile (il COC non viene normalmente ritirato dall'autorit? elvetica al momento dell'immatricolazione) ovvero dall'attestazione dell'omologazione italiana rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.

In caso di dubbi, potranno essere richieste informazioni all'autorit? elvetica competente per l'omologazione secondo le istruzioni fornite con la citata circolare.

La circolare ha chiarito inoltre che in caso di radiazione per esportazione, la Svizzera ritira la targa mentre restituisce il documento di circolazione ("Licenza di circolazione") dopo l'apposizione sul medesimo, a mezzo timbro o perforatura, della scritta "Ung?ltig" oppure "Annul?" oppure "Annullato"; tale documento non pu? essere sostituito dalla "Licenza di circolazione" con validit? temporale limitata (caratterizzata da una barra verticale rossa sulla prima pagina e dall'indicazione del termine di scadenza sulla seconda pagina), fatto salvo il caso che quest'ultimo documento non sia accompagnato da attestazione, rilasciata dalla competente autorit? cantonale che vi ha provveduto, dell'avvenuto ritiro della "Licenza di circolazione" ordinaria a seguito della radiazione per esportazione.

(100) Nella prima fase di avvio delle procedure STA per nazionalizzazioni la documentazione doveva essere sottoposta al controllo preliminare da parte del competente UMC secondo la seguente procedura (v. circolare 2.12.2005, prot. n. 5981/M352, ora abrogata dalla circolare 5.10.2006, prot. n. 39561/08/05):

? l?intestatario rivolgeva all?UMC richiesta di parere (direttamente ovvero per il tramite dello studio di consulenza per la successiva immatricolazione presso lo STA cooperante dell?UMC ovvero per il tramite di uno STA cooperante autorizzato); la richiesta esente da imposta di bollo doveva essere presentata in triplice copia unitamente ai documenti originali;

? l?UMC assegnava un protocollo alla richiesta ed entro 10 giorni lavorativi restituiva all?interessato la richiesta con data e firma del funzionario addetto al controllo dopo aver verificato:

- regolarit? formale e sostanziale della documentazione tecnica,

- regolarit? formale della documentazione fiscale,

- sussistenza nel sistema dei dati relativi all?acquisto intracomunitario (v. inPratica 174.1.3),

- corrispondenza tra i dati del sistema informativo e quelli dichiarati dal richiedente l?immatricolazione con riferimento alla denominazione dell?operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;

? lo STA, acquisita la richiesta di parere vistata dall?UMC, immatricolava il veicolo tramite la procedura in STA sulla base di copia della documentazione presentata; successivamente, consegnava al competente UMC, entro i termini previsti (v. inPratica 0920), copia della richiesta di parere in luogo della documentazione tecnica e delle dichiarazioni fiscali, previa corresponsione della tariffa e previa compilazione del modello TT2119.

Tuttavia, l'abolizione del controllo preliminare della documentazione ? sospesa sino al:

? 3.12.2006 con circolare 10.10.2006 prot. n. 41213 - File avviso n. 45/2006,

? 5.2.2007 con circolare 1.12.2006 prot. n. 58384 - File avviso n. 60/2006,

? 19.4.2007 con circolare 30.1.2007 prot. n. 9829 - File avviso n. 4/2007,

? 10.6.2007 con circolare 6.4.2007 prot. n. 33406,

? 10.10.2007 con circolare 7.6.2007 prot. n. 54570.

Ne consegue pertanto che, sino alla predetta data, le operazioni di nazionalizzazione potranno essere svolte previo parere favorevole degli UMC, secondo le istruzioni gi? impartite con l'abrogata circolare 2.12.2005 prot. n. 5981/M352 (v. circolare 10.10.2006 prot. n. 41213 - File avviso n. 45/2006).

Ci? nelle more:

? dell?adozione delle nuove procedure in conformit? alla disciplina stabilita con DL 3.10.2006 n. 262 convertito in legge 24.11.2006 n. 286, secondo il quale "ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta ? corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.";

? dei chiarimenti che saranno forniti dall'agenzia delle entrate.

(101) Come chiarito con circolare DTT 22.1.2007 prot. n. 6301/23/28:

? in sede di visita e prova deve, tra l?altro, essere accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosit?, nonch? il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le emissioni inquinanti; la visita e prova assorbe l?obbligo di revisione ricadente nel medesimo anno solare;

? ? imminente una modifica delle procedure di sospensione dalla circolazione in Germania, con conseguente eliminazione delle annotazioni relative alla sospensione dalla circolazione sui documenti tedeschi; pertanto in assenza di tali annotazioni, l?immatricolazione di un veicolo cancellato da oltre 18 mesi in Germania deve essere trattata secondo la normale procedura;

? l?applicazione delle procedure ?STA cooperante? di cui alla circolare 2.12.2005 prot. n. 5981/M352 e successive modifiche ed integrazioni deve ritenersi comunque esclusa per i veicoli sospesi da sottoporre a visita e prova.

(102) V. circolare DTT 20.3.2007 prot. n. 27215/23.28.

(103) Sull?argomento vedasi DM 15.3.2007 n. 55 e, in particolare l?art. 9 e gli allegati A e B del decreto stesso.

(104) V. circolare 4.5.2007 prot. n. 41916/8/5/3.

(105) V. circolare DTT 22.5.2007 prot. n. 48373.
Cita messaggio
#29
one in circolazione. Precisazione";

? circolare 7.6.2007, n. 54570 (DTT) ""STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. Circolare prot. n. 41213/08.05 del 10 ottobre 2006".
Cita messaggio
#30
[quote name='towman' post='88877' date='27/10/2007, 22:57']
Citazione:174.6 VEICOLI ALIENATI DAI COMANDI MILITARI USA



@Alessio: mi manca proprio quella che serve a me!!!!!!

[/quote]





ciao, ho continuato l'inserimento e c'? anche la tua voce 174.6, ti cerco anche il riferimento 301.

per qualsiasi chiarimento scrivimi pure.
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#31
Disposizioni e giurisprudenza collegate:

? circolare 1.1.1962, n. 106/61 (MCTC) "Immatricolazione dei veicoli";

? circolare 10.6.1970, n. 2835/CA.58 (Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) "Autoveicoli nuovi che abbiano subito danneggiamenti, venduti dalla fabbrica nello stato in cui si trovano - Immatricolazione";

? circolare 20.7.1979, n. 57/79 (MCTC) "Sostituzione del tipo di motore. Ricostruzione o costruzione di veicoli in uno o pi? esemplari";

? circolare 15.12.1979, n. 89/79 (MCTC) "Collaudo ed immatricolazione di veicoli ceduti dal Ministero della Difesa o da altri Enti. Reimmatricolazione veicoli radiati dal P.R.A.";

? lettera ministeriale 30.3.1981, n. 340/4310 (MCTC) "Autoveicoli nuovi che hanno subito danneggiamenti, venduti dalla Fabbrica nello stato in cui si trovano e autoveicoli usati prima dell'immatricolazione (circolare n. 2853/CA58 del 10.6.70).";
Cita messaggio
#32
[quote name='MaxStanG' post='88667' date='26/10/2007, 11:29']:perf: Ottima iniziativa:



Questa per? ti manca, ? stata l'unica cosa alla quale mi sono potuto attaccare (e non fate gli spiritosi, so cosa avete pensato adesso) per nazionalizzare la mia Mustang!



CIRCOLARE D.G. n. 170

D.C. IV n. A972/86

AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO



Putroppo ho solo il [url="http://www.asifed.it/download/circolare_170.pdf?idct=446&idlv=20"]PDF[/url], anzi se puoi postare il testo completerebbe l'archivio fin qui pubblicato.



:handddd:[/quote]



ecco la circolare del ministero, dovresti pero dirmi tu in quale caso ricadi. cosi ti posso dire se ? giusto o meno.



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 43





CIRCOLARE N. 170/86



Prot. n. 2280/4356 - D.C. IV n. A072

Roma, 15 settembre 1986



OGGETTO: Ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico (auto d'epoca).



1 - PREMESSA



A seguito del convegno relativo alla materia in oggetto tenutosi nel giugno scorso presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di questa Amministrazione, l'A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano - ha prospettato alcuni problemi inerenti all'ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico, cio? dei cosiddetti veicoli d'epoca.

In attesa di una completa regolamentazione legislativa dei veicoli d'interesse collezionistico, si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti, distinguendo in primo luogo i veicoli che possono liberamente circolare in Italia in quanto qui immatricolati e revisionati ex art. 55 T.U. circ. strad. ovvero immatricolabili, essendo muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della strada (con i temperamenti di cui all'art. 146) e della necessaria documentazione, da quelli che invece, sprovvisti delle previste caratteristiche tecniche, possono soltanto partecipare, nel rispetto di determinate prescrizioni, a raduni di auto d'epoca.



2 - VEICOLI AMMISSIBILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE IN ITALIA



Nei seguenti sottoparagrafi si far? riferimento ai veicoli che non siano in atto muniti di carta di circolazione e di targhe nazionali, valide per la circolazione.

2.1 Veicoli gi? radiati dal P.R.A.



Con circolare n. 89/79 del 15.12.1979, allegata in copia, ? stato chiarito che i veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal P.R.A. o della loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianit? senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente, come gi? accennato al paragrafo 1, la rispondenza alle norme del Codice della strada, con i temperamenti di cui all'art. 146 per i veicoli di precedente produzione.

2.2 Veicoli risultanti gi? immatricolati all'estero



Le procedure per l'immatricolazione in Italia di veicoli gi? immatricolati all'estero sono dettagliatamente indicate nelle circolari n. 104/83 del 3.5.1983 (1) e n. 133/85 del 28.8.1985 (2).

Pur tuttavia saranno da adottarsi talune agevolazioni nel caso di veicoli d'interesse storico, intendendo per tali quelli, costruiti da almeno 20 anni, per i quali venga certificata l'iscrizione in uno dei registri (Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo) previsti dall'art. 5, comma 34? del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (pubblicata nel suppl. Ord. alla G.U. n. 58 dell'1.3.1983) (3) recante misure in materia tributaria.

In particolare:

- quale certificazione d'origine, in luogo del documento di circolazione estero definitivo, pu? presentarsi un certificato di avvenuta radiazione (o cancellazione o esportazione definitiva) ovvero una denuncia (vistata dalla competente autorit? cui ? stata presentata) di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione in parola, senza che sia necessaria la fotocopia dello stesso;

- la certificazione delle caratteristiche tecniche pu? essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (A.S.I. ecc.) cui il veicolo risulta iscritto, come sopra precisato.

2.3 Veicoli di provenienza sconosciuta



Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potr? assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorit? competente, mentre per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche, ove necessaria, ? da ritenersi valido quanto consentito nel precedente sottoparagrafo 2.2.



3 - VEICOLI D'INTERESSE STORICO NON AUTORIZZABILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE



I veicoli d'interesse storico che, come indicato al paragrafo 1, non possono essere autorizzati alla libera circolazione in Italia, possono essere muniti, a richiesta, di foglio di via e di targa provvisoria per partecipare a manifestazioni turistico-sportive ad essi riservate, con i criteri di cui all'allegata circolare prot. n. 12531/CA64 del 27.1.1975.



IL DIRETTORE GENERALE

dr. ing. Gaetano Danese
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#33
[quote name='alessio' post='89041' date='29/10/2007, 09:27'][quote name='towman' post='88877' date='27/10/2007, 22:57']
Citazione:174.6 VEICOLI ALIENATI DAI COMANDI MILITARI USA



@Alessio: mi manca proprio quella che serve a me!!!!!!

[/quote]





ciao, ho continuato l'inserimento e c'? anche la tua voce 174.6, ti cerco anche il riferimento 301.

per qualsiasi chiarimento scrivimi pure.

[/quote]





In sede di visita e prova ? rilevante anche l'acquisizione della dichiarazione dell'officina di autoriparazione che ha eseguito eventuali lavori di riparazione o ripristino; con tale dichiarazione l'officina attesta l'entit? e la regolare esecuzione degli interventi nonch? lo stato di efficienza degli organi meccanici e del veicolo in generale.

Per tali veicoli, non essendo considerati propriamente di "prima immatricolazione", sono consentite esplicite deroghe alle prescrizioni delle direttive della UE via via recepite nell'ordinamento nazionale ed entrate in vigore ai fini della prima immissione in circolazione; le deroghe riguardano gli obblighi in materia di ancoraggi di cinture di sicurezza, di norme antinquinamento atmosferico e acustico, di frenatura ed altre.
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#34
REVISIONE -





Categorie di veicoli da sottoporre a revisione

1. E? disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, ? superiore ad otto;

b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze,
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#35
6. Autovetture, autoveicoli ad | Secondo quanto stabilito dall?ar-

uso promiscuo | ticolo 1 comma 3 del presente

| regolamento
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#36
soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1. Prestazioni - freno(i) inoperante(i) su un lato

- sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell'altra ruota

- frenatura non gradualmente variabile (blocco)

- sistema di frenatura automatico non funzionante nel caso di rimorchi

1.3.2. Efficienza - per tutte le categorie di veicoli, un coefficiente di frenatura inferiore al 50% [6] delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2. in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse
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#37
5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e

sospensioni sospensioni

5.1. Assi 5.1. Assi

5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e sospensioni (12)

5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni



6. Telaio ed elementi fissati al telaio 6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati 6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati

al telaio al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato 6.1.4. Supporto della ruota di scorta

del dispositivo posteriore di

protezione, autocarri

6.1.5. Supporto della ruota di scorta 6.1.5. Sicurezza del dispositivo

di accoppiamento (se del caso)

6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei

veicoli trainanti, dei rimorchi e dei

semirimorchi

6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature

6.2.3. Porte e serrature

6.2.4. Pavimento

6.2.5. Sedile del conducente

6.2.6. Predellini
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#38
iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformit? della direttiva 70/220/CEE (modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti), gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato al punto i), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.



8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)

a) La misurazione dell'opacit? dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

b) Condizionamento del veicolo:

1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, ? necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.

2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera d), punto 5), la prova non pu? essere considerata negativa se il veicolo non ? stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:

i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 ?C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa ? inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non ? realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore pu? essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

c) Procedura di prova:

1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che ? completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ci? implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore;

3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;

4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non ? disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ci? pu? essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

d) Valori limite

1) Il livello di concentrazione non dovr? essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.).

2) Se il dato non ? disponibile o se le autorit? competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il livello di concentrazione non dovr? essere superiore a quello dichiarato dal costruttore o ai valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:

Coefficiente d'assorbimento massimo per:

- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1,

- si applica un limite di 1,5 m-1 ai seguenti veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono nella:

a) riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE - (veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);

b) riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.) - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);

c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);

d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali pesanti EEV)

o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE.

Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1? luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.

3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1? gennaio 1980.

4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera ? superiore al valore limite. Ci? pu? essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.

5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).

8.2.3. Apparecchiatura di controllo



Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite stabiliti dalla presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.



VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2 e 3 VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5 e 6



8.3. Eliminazione dei disturbi radio



9. Controlli supplementari per i veicoli



adibiti al trasporto pubblico di persone

9.1. Uscita (e) di sicurezza (compresi i



martelli per infrangere i cristalli),

targhette indicatrici della (e) uscita (e)

di sicurezza

9.2. Riscaldamento

9.3. Sistema di aerazione

9.4. Disposizione dei sedili

9.5. Illuminazione interna



10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo

10.1. Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione

10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio
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#39
3942.2 ALTRI CONTROLLI



Altri elementi del sistema di sterzo quali volante dello sterzo, fissaggio del sistema di sterzo e cuscinetti della ruota devono essere oggetto di verifica in sede di revisione.

Per veicoli appartenenti alle categorie 1, 2, 3 (6) ? previsto il controllo del volante dello sterzo; per quelli appartenenti alle categorie 4, 5 e 6 (6) ? previsto il controllo del fissaggio del sistema di sterzo e dei cuscinetti della ruota.



3942.2.1 Controllo di autoveicoli e quadricicli a motore



L'apparato sterzante degli autoveicoli richiede un accurata verifica di:

? integrit? del volante (ove presente) accertando che le razze non siano rotte o piegate o parzialmente distaccate dal mozzo o dalla corona, l'impugnatura non sia fortemente usurata, ecc. (3);

? giochi tra piantone e supporto (cannotto);

? elementi che costituiscono il dispositivo: non devono aver subito modifiche rispetto alle originarie caratteristiche (? frequente la sostituzione del volante con altro avente diametro della corona pi? piccolo e di tipo non approvato, ecc.);

? parapolvere in gomma installati sulla scatola dello sterzo (tali elementi preservano i dispositivi meccanici dall'azione di polvere, acqua e terra);

? cuscinetti delle ruote (controllo previsto solo per veicoli appartenenti alle categorie 4, 5 e 6 (6));

? elementi (pompa, cilindro operatore, serbatoio dell'olio e valvole di comando) costituenti il dispositivo servosterzo (2); tali elementi:

- devono essere perfettamente funzionanti; ? possibile, anche, eseguire una prova di sterzatura a veicolo in moto;

- devono essere integri e non avere subito modifiche rispetto a quelli originariamente installati dal costruttore;

- non devono presentare perdite di olio;

- devono essere solidamente ancorati alla struttura del veicolo (gli ancoraggi devono essere privi di lesioni e con viti adeguatamente serrate).



3942.2.2 Controllo di motoveicoli e ciclomotori



Motoveicoli e ciclomotori a 2 o 3 ruote sono muniti, di norma, di un sistema di sterzo comandato da un manubrio collegato alla ruota anteriore tramite apposite forcelle; i quadricicli leggeri sono muniti, invece, di un sistema di sterzo del tutto simile a quello dei quadricicli a motore (v. inPratica 3942.2.1).

L'apparato sterzante di motoveicoli e ciclomotori richiede un accurato controllo di:

? integrit? del manubrio e dell'impugnatura (manopole) che non deve risultare fortemente usurata, ecc.;

? giochi tra il piantone che collega il manubrio alle forcelle anteriori ed il supporto (cannotto);

? elementi che costituiscono il dispositivo: non devono aver subito modifiche rispetto alle originarie caratteristiche (? frequente la sostituzione del manubrio con altro pi? largo o pi? alto o ancora la sostituzione delle forcelle anteriori con altre pi? lunghe, ecc.);

? parapolvere in gomma installati sulle forcelle anteriori telescopiche di motocicli e ciclomotori (tali elementi preservano i dispositivi meccanici dall'azione di polvere, acqua e terra);

? cuscinetti delle ruote.
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#40
3941.1.3 Controllo visuale di autoveicoli fino a 3,5 t



Il controllo verte su elementi e dispositivi che costituiscono l'impianto di frenatura idraulico e meccanico (stazionamento) degli autoveicoli. Il controllo viene effettuato tramite osservazione diretta del vano motore e della zona inferiore della scocca con l'ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione ed eventuale lampada.



Figura 1 Figura 2

Elementi impianto frenante Elementi impianto frenante

(vano motore) (vano motore)

a: pompa, a: pompa,

b: tubazioni, b: tubazioni,

c: serbatoio olio, c: serbatoio olio freni.



d: servofreno a depressione,

e: tubo depressione servofreno.
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