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http://www.vigileamico.it/relazioni/FAZZOLARI.pdf
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https://www.admin.ch/opc/it/classified-c...741.10.pdf
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 1. Il segno distintivo previsto allâarticolo 37 della Convenzione deve essere compo-
sto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli.
2.   Quando il segno distintivo è apposto se
paratamente dalla targa di immatricola-
zione, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a)Â Â Â Â le lettere avranno unâaltezza minima di 0,08 m ed i loro tratti uno spessore di
almeno 0,01m. Le lettere saranno nere su di un fondo bianco a forma diÂ
ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale. Il fondo bianco può essere diÂ
materiale catarifrangente.
b)    Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, lâasse maggioreÂ
dellâellisse può essere verticale.
c)Â Â Â Â Il segno distintivo deve essere apposto
in modo tale da non poter essere con-
fuso con il numero di immatricolazione o pregiudicarne la leggibilità .
d)Â Â Â Â Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dellâellisse saranno
di almeno 0,175 m e 0,115 m. Sugli altri au
toveicoli e sui loro rimorchi, leÂ
dimensioni degli assi dellâellisse saranno di almeno:
i)
0,24 m e 0,145 m se il segno distintivo reca tre lettere;
ii)Â Â Â 0,175 m e 0,115 m se il segno distintivo reca meno di tre lettere.
3.   Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, siÂ
applicano le seguenti disposizioni:
a)Â Â Â Â le lettere avranno unâaltezza minima
di 0,02 m prendendo come riferimento
una targa di immatricolazione di 0,11 m.
    b)    i)     Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato se delÂ
caso dalla bandiera o dallâemblema di tale Stato o dallâemblemaÂ
dellâorganizzazione regionale dâintegrazione economica cui appartieneÂ
tale Stato, deve essere apposto allâes
tremità sinistra o destra della targa
di immatricolazione posteriore, ma preferibilmente a sinistra o allâestre-
mità superiore sinistra sulle targhe il cui numero è scritto su due righe.
ii)Â Â Â Quando, oltre a questo segno distintivo, sulla targa di immatricolazione
è apposto un simbolo non numerico e/o una bandiera e/o un emblema,Â
regionale o locale, il segno distintivo dello Stato di immatricolazioneÂ
deve trovarsi obbligatoriamente allâestremità sinistra della targa.
c)    La bandiera o lâemblema completante se del caso il segno distintivo delloÂ
Stato di immatricolazione deve essere
 posizionata/o in modo tale da nonÂ
pregiudicare la leggibilità del segno distintivo e deve trovarsi preferibilmen-
te sopra tale segno.
d)Â Â Â Â Il segno distintivo dello Stato di immatr
icolazione deve essere posizionato in
maniera tale da poter essere facilmente identificabile e non poter essere con-
67
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28
set. 2004, in vigore
dal 28 mar. 2006Â
(RU
2007
3599).
Circolazione stradale
48
0.741.10
fuso con il numero di immatricolazione
o pregiudicarne la leggibilità . A tale
scopo il segno distintivo deve almeno essere di un colore diverso da quelloÂ
del numero di immatricolazione o essere posto su di un fondo di coloreÂ
diverso da quello riservato al numero di immatricolazione, oppure essereÂ
nettamente separato, preferibilmente da
 un tratto, dal numero di immatrico-
lazione.
e)    Per le targhe di immatricolazione de
i motocicli e dei loro rimorchi comeÂ
pure per le targhe il cui numero occupa
due righe, la grandezza delle lettere
del segno distintivo e, se del caso, que
lla della bandiera o dellâemblema del-
lo Stato di immatricolazione o dellâemblema dellâorganizzazione regionaleÂ
dâintegrazione economica cui appartiene lo Stato, possono essere ridotte diÂ
conseguenza.
f)
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano secondo gli stessi princi-
pi alla targa di immatricolazione anteriore del veicolo quando questa èÂ
obbligatoria.
4.   Le disposizioni pertinenti del paragraf
o 3 dellâallegato 2 si applicano al segnoÂ
distintivo.