Decelerografo circolare 8.10.2001 circolare 8.10.2001
v. < 3,5 t n. 1603/404, All. n. 2, n.p. n. 1603/404, All. n. 2,
capo III, punto 2 capo III, All. n. 2
Decelerografo circolare 8.10.2001 circolare 8.10.2001
v. > 3,5 t n. 1603/404, All. n. 2, n.p. n. 1603/404, All. n. 2,
capo III, punto 3 capo III, All. n. 3
Attrezzatura Procedura di prova Valori limite Modello referto
(ciclo/moto)
Banco prova circolare 29.9.2000 circolare 29.9.2000 circolare 29.9.2000
freni 2 ruote n. 7938/604, capo III, n. 7938/604, capo I, n. 7938/604 All. n. 1
lettera am1) All. 1, p. 1.4.8
Banco prova circolare 8.10.2001 circolare del 8.10.2001 circolare 8.10.2001
freni 3,4 ruote n. 1603/404, All. n. 1, n. 1603/404, All. n. 1, n. 1603/404, All. n. 1,
capo III capo I, p. 1.4.8 capo III, All. n. 1
Decelerografo circolare 8.10.2001 n.p. circolare 8.10.2001
n. 1603/404, All. n. 2, n. 1603/404, All. n. 2,
capo III, punto 1 capo III, All. n. 1
(28) V. circolare DTT 19.1.2005, n. 64/404.
(29) Nelle more di definire gli aspetti tecnici relativi al mancato raggiungimento del valore ammissibile di efficienza frenante previsto dalle norme da parte di autobus del tipo VOLVO GENESIS - telaio B12B - dotati di sistema EBS (sistema di freni a disco a controllo elettronico che assicura prestazioni di frenata rapida, massimo controllo della frenata e ha funzioni che impediscono l?arretramento dell?autobus durante le partenze in salita, assicura un?interazione ottimale tra freni standard e ausiliari e altre) qualora gli UMC rilevassero, all?atto della revisione, l?anomalia in parola possono procedere alla verifica della frenatura tramite un apparecchio decelerometro (v. circolare DTT 22.3.2007 prot. n. R.U. 27741).
Disposizioni e giurisprudenza collegate:
? DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
- art. 80 "Revisioni";
? DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
- .APPENDICE VIII al Titolo III ;
- .APPENDICE IX al Titolo III ;
- art. 238 "Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici";
? circolare 30.11.1993, n. 270/93 (MCTC) "Misura dell'efficienza frenante dei veicoli a motore della categoria internazionale M1. Indicazioni per la valutazione dell'efficienza frenante dei veicoli delle altre categorie internazionali";
? circolare 22.5.1995, n. 88/95 (MCTC) "D.M. 23 ottobre 1996, n. 628. Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione";
? circolare 7.8.1996, n. 112/96 (MCTC) "Aggiornamento della circolare n. 88/95 del 22 maggio 1995";
? circolare 24.10.1997, n. M/2413 (Ministero dell'interno) "Art. 80 del Nuovo Codice della Strada. Revisione generale dei veicoli a motore. Circolare D.G. n. 28 e D.C. IV n. A 15 del 20 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Adozione ordinanza ingiunzione";
? circolare 21.5.1998, n. 384/4410 - D.C. IV n. B056 (DTT) "Prove di revisione per i motoveicoli a tre ruote";
? circolare 29.7.1998, n. 3102/4409 (DTT) "Misura dell'efficienza frenante dei veicoli "pesanti" (circolare n. 270/93 del 30.11.1993 - punto 4)";
? DM 6.8.1998, n. 408 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi";
? circolare 30.10.1998, n. 4176/4410 - D.C. IV n. B093 (DTT) "Misura dell'efficienza frenante dei veicoli di massa complessiva maggiore a 3,5 t";
? circolare 10.3.1999, n. 2403/4286 - MOT B025 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Connessioni elettriche tra veicoli a motore e loro rimorchi gi? in circolazione dotati di dispositivo ABS";
? circolare 6.9.1999, n. 3997/604 (DTT) "Circolare: Nuova 88/95";
? DM 16.1.2000 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori";
? circolare 18.2.2000, n. B8/2000/MOT (DTT) "Connessioni elettriche tra veicoli a motore e loro rimorchi gi? in circolazione dotati di dispositivo A.B.S.";
? circolare 29.9.2000, n. 7938/604 (DTT) "Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di revisione dei ciclomotori e dei motocicli, di cui agli articoli 52 e 53 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
? circolare 24.5.2001, n. 576/404 (DTT) "Circolare n. 7690/699 del 16.12.1999 e circolare n. 7938/604 del 29.9.2000. Chiarimenti e modifiche";
? circolare 1.12.2003, n. 2978/404 (DTTSIS) "Revisione dei ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote di cui agli artt. 52 e 53 del C.d.S. Prova di velocit? e delle emissioni inquinanti. Uso del decelerometro nell'ambito della prova di frenatura nelle sedute di revisioni dei ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote";
? circolare 19.1.2005, n. 64/404 (DTT) "Emissioni di gas di scarico dai veicoli a motore "Direttiva 2003/27/CE del 3 aprile 2003". Prove fonometriche "Procedure operative di prova sui veicoli". Aggiornamento della Nuova Circolare 88 del 6 settembre 1999. Uso del decelerometro nell'ambito della prova di frenatura nelle sedute di revisione dei ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote";
? circolare 29.3.2005, n. 602/404 (DTT) "Banchi prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2005";
? DD 7.9.2005, n. 1699/404 (DTT) "Capitolato tecnico di omologazione delle apparecchiature Banchi Prova Freni a piastra per veicoli di massa complessiva massima >= 3.5 t";
? circolare 19.9.2005, n. 1739/404 (DTT) "Banchi prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2005";
? circolare 14.11.2005, n. 2260/404 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 30 giugno 2006";
? circolare 19.1.2006, n. 77/404 (DTT) "Scadenze omologazioni apparecchiature di cui alla Circolare 88/95 e successive modificazioni";
? circolare 14.6.2006, n. 1021/404 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2006";
? circolare 12.12.2006, n. R.U. 60879 (DTT) "Decreto dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti";
? circolare 27.12.2006, n. R.U. 65003 (DTT) "Decreto dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 30 aprile 2007";
? circolare 22.3.2007, n. R.U. 27741 (DTT) "Misurazione della efficienza frenante in sede di revisione annuale di veicoli >= 3.5 t";
? circolare 26.4.2007, n. R.U. 39780 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Decreto Dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Comunicazione omologazione VAMAG";
? circolare 26.4.2007, n. R.U. 39773 (DTT) "Decreto Dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Comunicazione".
(8) L'art. 97 CDS, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, prevede che, ai fini della circolazione, i ciclomotori devono essere muniti di:
? certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonch? quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dall?UMC ovvero da uno studio di consulenza (legge 8.8.1991, n. 264) con le modalit? stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti;
? targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa ? personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita
Ciascun ciclomotore ? individuato, nell'Archivio nazionale dei veicoli, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla propriet? del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del DTT, a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
L'entrata in vigore fissata all'1.1.2003 ? stata prorogata al 30.6.2003 (v. DL 25.10.2002, n. 236) e successivamente all'1.7.2004 (v. legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del DL 27.6.2003, n. 151).
La nuova disciplina di targatura dei ciclomotori ? entrata in vigore a decorrere dal 14.7.2006 (v. inPratica 197) e prevede il rilascio di un certificato di circolazione per ciclomotori e relativa targa personale.
La nuova targa ? personale nel senso che ? strettamente legata al titolare che la deve applicare al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Pertanto, qualora il titolare risulti intestatario di pi? veicoli deve munirsi di un corrispondente numero di targhe e di certificati di circolazione
(9) L'eventuale mancanza di corrispondenza tra il numero indicato sul documento di circolazione e il numero punzonato sulla struttura portante e sulla targhetta potrebbe essere dovuta ad uno dei seguenti motivi:
? erronea annotazione del numero di telaio da parte del costruttore del veicolo sulla dichiarazione di conformit? o sul documento di origine depositato presso il competente UMC del DTT,
? erronea punzonatura del numero di telaio da parte del costruttore del veicolo sulla struttura portante e/o sulla targhetta,
? erronea digitazione del numero di telaio nella memoria del CED del DTT da parte dell'operatore dell?UMC che ha inserito i dati al momento dell'immatricolazione.
In ogni caso devono essere contattati i competenti UMC del DTT per la rettifica dei documenti di circolazione oppure per la ripunzonatura del numero di telaio.
(10) Tuttavia, i referti delle prove di revisione richiedono l'annotazione del numero del contrassegno. Tale contrassegno infatti consente sempre di risalire a colui che si rende responsabile della circolazione del ciclomotore.
(11) V. art. 250 regolamento CDS (Caratteristiche e modalit? di applicazione della targa per ciclomotori) come sostituito dal DPR 6.3.2006, n. 153. Relativamente alle modalit? di applicazione delle targhe bisogna far riferimento all?art. 259 regolamento CDS che, in sintesi, prevede che gli alloggiamenti delle targhe siano tali che:
? posizione della targa posteriore nel senso della larghezza: la linea verticale mediana della targa non pu? trovarsi pi? a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo. Il bordo laterale sinistro della targa non pu? trovarsi pi? a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
? posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa ? perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
? posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa ? verticale con un margine di tolleranza di 5?. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa pu? essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a:
- 30?, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici ? rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo pi? di 1,20 m;
- 15?, quando la superficie recante il numero di immatricolazione ? rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo pi? di 1,20 m;
? altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza:
- pu? superare 1,20 m, ma deve essere il pi? possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo;
- non pu? comunque superare i 2 m.
Per quanto riguarda l?altezza minima da terra del suo bordo inferiore l?art. 250 regolamento CDS ammette in deroga che non risulti inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico;
? condizioni geometriche di visibilit?: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali:
- due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30? con il piano longitudinale mediano del veicolo;
- un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15? verso l'alto;
- un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo ? superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15? verso il basso);
? determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze devono essere misurate a veicolo scarico.
Per quanto attiene all?uso di cornici portatarga il regolamento CDS ne ammette l?applicazione a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondit? non superiore a 3 mm.
(12) Gli autoveicoli (v. inPratica 130) sono muniti di due targhe aventi la stessa composizione alfanumerica, di cui una:
? anteriore,
? posteriore sistemata in un apposito alloggiamento che deve essere equipaggiato con il dispositivo di illuminazione (luci della targa).
I rimorchi (v. inPratica 150) sono muniti di due targhe, di cui una:
? d'immatricolazione sistemata sul lato posteriore destro del veicolo ovvero (per recenti immatricolazioni) sul lato posteriore verso destra,
? ripetitrice (colore giallo) sistemata in un apposito alloggiamento che deve essere equipaggiato con il dispositivo di illuminazione (luci della targa).
I carrelli appendice (v. inPratica 156), considerati parte integrante del veicolo al quale sono abbinati e risultanti solamente dalla carta di circolazione di quest'ultimo, sono muniti di targa ripetitrice (colore giallo) sistemata in un apposito alloggiamento che deve essere equipaggiato con il dispositivo di illuminazione (luci della targa).
I motoveicoli (v. inPratica 120), compresi i quadricicli a motore, sono muniti di una targa posteriore sistemata in un apposito alloggiamento che deve essere equipaggiato con il dispositivo di illuminazione (luci della targa).
Disposizioni e giurisprudenza collegate:
? DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
- art. 80 "Revisioni";
? DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
- .APPENDICE IX al Titolo III ;
- art. 238 "Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici";
? circolare 24.10.1997, n. M/2413 (Ministero dell'interno) "Art. 80 del Nuovo Codice della Strada. Revisione generale dei veicoli a motore. Circolare D.G. n. 28 e D.C. IV n. A 15 del 20 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Adozione ordinanza ingiunzione";
? DM 6.8.1998, n. 408 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi";
? circolare 2.3.2001, n. 447/C4 (DTT) "Autovettura XF Metro 1000 - OM 50458";
? circolare 16.5.2005, n. 701/Segr. (DTT) "Ciclomotore MALAGUTI ZJM43 "Crosser"".
3945.2.1 Controllo visuale
Il controllo dei pneumatici riguarda il lato esterno ed il battistrada nonch? il lato interno. Il controllo del lato interno si esegue con l'ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione.
Figura 15 Figura 16
Marcatura del pneumatico Battistrada del pneumatico
di un ciclomotore di motociclo
Figura 17 Figura 18
Indicatore di usura del Battistrada di un pneumatico di
pneumatico (trattini orizzontali autoveicolo usurato in modo anomalo
nelle scanalature verticali)
3946.3 SERBATOI E TUBI PER CARBURANTE
I serbatoi di carburante per l'alimentazione del motore devono presentare le stesse caratteristiche (numero, tipo e capacit?) di quelli originariamente installati ovvero di quelli che risultano dalla carta di circolazione (a seguito di specifico aggiornamento successivo all'immissione in circolazione del veicolo) (4).
3946.3.1 Controllo di autoveicoli, rimorchi e quadricicli a motore
I serbatoi devono risultare:
? installati in modo tale da essere protetti dalle conseguenze di urti frontali o di urti alla parte posteriore del veicolo (21),
? opportunamente distanziati da bordi taglienti e sporgenze (21),
? ancorati solidamente,
? di capacit? complessiva non superiore a quella prevista in origine o riportata sulla carta di circolazione,
? esenti da fenomeni di corrosione,
? in buono stato d'uso (non devono comparire ammaccature, soprattutto in corrispondenza delle zone spigolose, e perdite di carburante),
? di tipo approvato per il veicolo (originale) o omologato (anche come unit? tecnica indipendente).
3946.3.2 Controllo di motoveicoli e ciclomotori
I serbatoi di motoveicoli e ciclomotori devono risultare:
? correttamente ancorati,
? integri e privi di lesioni e/o perdite di carburante.
I serbatoi, di norma, risultano direttamente ancorati alla struttura tubolare portante di motocicli e ciclomotori oppure alla carrozzeria nel caso di veicoli a 3 ruote o motocarri.
3946.3.3 Controllo visuale degli autoveicoli
Il controllo riguarda il serbatoio di carburante installato, di norma, sotto la carrozzeria dei veicoli a scocca portante oppure lateralmente per i veicoli muniti di telaio a longheroni.
Figura 17 Figura 18
Serbatoio carburante di autovettura Supporti e fasce di ancoraggio
(parte inferiore della scocca) del serbatoio di carburante di
a: serbatoio, veicolo superiore a 3,5 t
b: ancoraggio serbatoio.
3946.3.4 Controllo visuale dei ciclomotori e motoveicoli
Il controllo riguarda il serbatoio di carburante installato, di norma, nella parte anteriore del sedile dei motocicli oppure sotto la carrozzeria dei motocarri o dei quadricicli.
Figura 19 Figura 20
Rubinetto del serbatoio (A) Serbatoio di un
e carburante (B) ciclomotore a 3 ruote
3947.12 TACHIMETRO
Il controllo ? previsto solo per i veicoli della categoria 1, 2 e 3 (14).
Il tachimetro (v. inPratica 291) deve essere funzionante ed illuminato in modo tale da essere visibile anche nelle ore notturne.
3947.13 TACHIGRAFO
Il controllo ? previsto solo per i veicoli della categoria 1, 2 e 3 (14).
In sede di revisione deve essere accertato che il cronotachigrafo risulti (v. inPratica 291):
? installato sul veicolo se previsto per la categoria, fatte salve le eccezioni indicate nelle vigenti norme;
? munito di apposita targhetta autoadesiva di montaggio e/o regolazione contenente dati caratteristici del dispositivo, timbro di identificazione dell'officina e data in cui ? stata eseguita la regolazione; la targhetta deve:
- risultare integra,
- essere apposta in un punto visibile (9);
? correttamente sigillato; in sede di visita di revisione deve essere verificato (ove il controllo ? praticabile) che non esistano manomissioni dei sigilli (piombo con marchio che identifica l'officina) e degli eventuali sistemi di protezione apposti a cura di un officina appositamente autorizzata ad effettuare l'installazione e la registrazione (9); i sigilli vengono apposti su:
- cavi,
- collegamento tra cavo e dispositivo,
- collegamento tra cavo e presa di forza,
- collegamento tra cavo e adattatore.
Le officine autorizzate ad effettuare la registrazione e la sigillatura del cronotachigrafo devono (9):
? apporre in un punto visibile della cabina di guida una targhetta di montaggio e/o regolazione autoadesiva contenente dati caratteristici del dispositivo, timbro di identificazione dell'officina e data in cui ? stata eseguita la regolazione;
? rilasciare una specifica attestazione riguardante la corretta regolazione del dispositivo (la certificazione viene esibita all'operatore che esegue la revisione del veicolo a garanzia dell'avvenuto controllo).
3947.13.1 Controllo visuale
Il controllo riguarda lo strumento e la targhetta di montaggio e/o regolazione all'interno della cabina di guida.
Figura 13
Strumento cronotachigrafo e relativa targhetta
di regolazione all'interno della cabina
3947.14 LIMITATORE DI VELOCIT?
Il controllo ? previsto solo per i veicoli della categoria 1, 2 e 3 (14).
In sede di visita di revisione, relativamente al limitatore di velocit?, devono essere eseguiti i seguenti accertamenti:
? presenza del dispositivo se prescritto per la categoria di veicolo (10) (v. inPratica 292);
? presenza ed integrit? della targhetta del limitatore di velocit? (10) apposta all'interno della cabina di guida da parte di officina appositamente autorizzata ad eseguire l'installazione e/o la regolazione del dispositivo; la targhetta contiene:
- dati di identificazione dell'officina autorizzata (l'elenco delle officine autorizzate ? depositato presso i competenti UMC) (11),
- data di regolazione del dispositivo,
- velocit? di regolazione;
? presenza ed integrit? dei sigilli e dei sistemi di protezione (tra connettori e centralina, sul dispositivo attuatore elettromeccanico, ecc.) recanti impronta del simbolo della casa costruttrice del dispositivo, sigla della provincia dell'installatore e numero progressivo assegnato (12). Tale controllo deve essere effettuato se praticabile;
? verifica che il limitatore impedisca il superamento dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Il controllo deve essere effettuato se praticabile (20).
? previsto anche il controllo relativo all'adeguamento del parco circolante (veicoli M3 fino a 10 t, M2 ed N2 entro i termini stabiliti) mediante la verifica di (10):
? targhetta conforme all'allegato I al DM 30.3.1994,
? certificato di installazione (contenente numero e data del certificato, numero di omologazione, matricola del limitatore, numero di telaio e targa del veicolo e dichiarazione che il dispositivo ? adatto al veicolo) compilato dall'officina autorizzata.
L'adeguamento non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
3947.15 CONTROLLO AIRBAG
Nell'elenco degli elementi da controllare in sede di revisione (Allegato II del DM 6.8.1998, n. 408) non viene fatto alcun riferimento al controllo relativo ai dispositivi airbag.
Tuttavia, si ritiene indispensabile verificare che (24):
? tali dispositivi di sicurezza siano conservati in piena efficienza in conformit? all'omologazione del veicolo (25) a salvaguardia della sicurezza di conducente e passeggeri;
? non siano installati accessori nella zona di azione di tali dispositivi (ad es.: porta telefono cellulare, comandi a distanza della radio, ecc.) che in caso di attivazione del dispositivo stesso, provocherebbero lesioni al conducente o al passeggero;
? sia presente il pittogramma che vieta l'uso di sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro in corrispondenza di ogni posto a sedere dei veicoli dotati di dispositivo airbag (il pittogramma ? previsto a partire dall'1.1.1997 e non ? necessario se il veicolo ? dotato di un idoneo meccanismo che individua la presenza del sistema di ritenuta per bambini ed impedisce il gonfiaggio dell'airbag quando tale sistema ? installato sul sedile) e sia efficiente l'eventuale dispositivo di disattivazione dell'airbag passeggero (la disattivazione comporta l'accensione di apposita spia sul cruscotto) (26).
3947.16 STRISCE POSTERIORI E LATERALI RETRORIFLETTENTI
In sede di visita di revisione deve essere verificato (27) che le strisce posteriori e laterali retroriflettenti siano applicate in modo tale da:
? rendere visibile l?intera lunghezza (almeno 80%) e l?intera larghezza (almeno 80%) del veicolo tramite una striscia laterale e posteriore su motrice e rimorchio (configurazione minima) oppure strisce di segnalazione dell?intera sagoma laterale e posteriore (configurazione facoltativa),
? essere installate in maniera continuativa e senza interruzioni; per superfici flessibili (teloni) ? consentito l?uso di evidenziatori segmentati (distanza massima tra due elementi contigui: 1 centimetro); per superfici grecate o irregolari ? ammessa una spaziatura superiore a 1 centimetro a condizione che la lunghezza o la larghezza del mezzo sia percettibile il pi? possibile come continua e la distanza tra singoli elementi non superi il 50% della lunghezza dell?elemento pi? corto,
? risultare ad un?altezza dal suolo compresa tra 250 mm e 1500 mm oppure 2100 mm qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendano possibile il rispetto di tale limite,
? risultare di colore:
- bianco o giallo, lateralmente
- rosso o giallo, posteriormente,
? risultare a distanza superiore o uguale a 200 mm dalle luci di arresto.
3947.16.1 Controllo visuale
Deve essere verificata l?applicazione dei dispositivi conformemente alla configurazione minima oppure alla configurazione facoltativa prevista dalle norme.
Figura 14
Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti. Segnalazione dell'ingombro laterale e posteriore (configurazione minima obbligatoria)
Figura 15
Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti. Segnalazione dell'intera sagoma del mezzo (facoltativa).
3948.1.2 Controllo motoveicoli e ciclomotori
La prova relativa alla rumorosit? di ciclomotori e motoveicoli deve essere eseguita secondo le modalit? (posizione del fonometro, curva di ponderazione da utilizzare, numero di misurazioni, ecc.) stabilite dal DTT in base alle prescrizioni della normativa alla quale il veicolo risponde (27):
? art. 47, DPR n. 393/1959 (vecchio CDS),
? direttiva 97/24/CE, capitolo 9 allegato II.
La prova si ritiene superata se il risultato rilevato ? inferiore a quello:
? riportato sui documenti di circolazione nel caso di ciclomotori o motoveicoli rispondenti alla direttiva 97/24/CE (di norma, sul documento di circolazione ? annotato il numero della direttiva alla quale il veicolo risponde), oppure su apposita targhetta del costruttore rivettata o incollata sulla carrozzeria del veicolo,
? indicato quale valore limite dal DTT sulla base del previgente CDS nel caso di veicoli rispondenti alle norme del vecchio CDS (v. inPratica 3948.6.2).
3948.2 GAS DI SCAPPAMENTO
La verifica dei gas inquinanti emessi dallo scarico dei veicoli a motore (8) consiste, salvo qualche deroga, nella rilevazione di:
? concentrazione della sostanza inquinante indicativa (24) rilasciata nell'atmosfera dagli scarichi dei veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) ad accensione comandata, funzionante a benzina, GPL o CNG;
? ulteriori parametri (valore lambda) per autoveicoli con motore a benzina (o GPL o CNG) muniti di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni;
? opacit? dei fumi di scarico rilasciati dai veicoli con motore ad accensione spontanea (gasolio).
In base alla vigente normativa, la valutazione della concentrazione di alcune sostanze rilasciate allo scarico dei motori a benzina e dell'opacit? dei fumi rilasciati allo scarico dei motori diesel sono ritenuti elementi indicativi ai fini della valutazione dello stato generale di manutenzione del motore dei veicoli (19).
3948.2.1 Controllo autoveicoli
La verifica delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli muniti di motori ad accensione comandata (benzina), tenendo presente che i veicoli alimentati oltre che a benzina anche a GPL o metano (CNG) devono effettuare la verifica con entrambi i carburanti, deve essere eseguita tramite i seguenti controlli (v. inPratica 3948.8.1 e inPratica 217#@F#) (20):
? per autoveicoli con motore ad accensione comandata senza sistema perfezionato di controllo (senza catalizzatore a tre vie e sonda lambda) ? prevista la verifica della percentuale di monossido di carbonio (CO) dei gas di scarico (v. inPratica 3948.8.1). La vigente normativa fissa i seguenti limiti massimi (4):
- CO%: 4,5% per veicoli immatricolati in conformit? alla direttiva 70/220/CEE fino all'1.10.1986,
- CO%: 3,5% per i veicoli immatricolati dopo l'1.10.1986;
? per autoveicoli con motore ad accensione comandata con sistema perfezionato di controllo (ad es. convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda) (18) ? prevista la verifica della percentuale di monossido di carbonio (CO) dei gas di scarico e del valore lambda (rapporto tra aria disponibile e aria teorica) (v. inPratica 3948.8.1). La vigente normativa prevede lo svolgimento di due prove (al minimo e al minimo accelerato) e fissa i seguenti limiti massimi (20):
- prova al minimo: CO% 0,5 e prova al minimo accelerato (2.000?3.000 giri/min): CO% 0,3 e lambda 1 ? 0,03;
- prova al minimo: CO% 0,3 e prova al minimo accelerato (2.000?3.000 giri/min): CO% 0,2 e lambda 1 ? 0,03 per i veicoli rispondenti alla direttiva 70/220/CEE modificata dalla direttiva 98/69/CE (righe A o B, Allegato I punto 5.3.1.4) o seguenti oppure, nei casi in cui non ? possibile stabilire una corrispondenza del veicolo alle norme citate, immatricolati dopo l'1.7.2002 (2).
Quadricicli leggeri
Veicoli diesel (DPR n. 323/1971,
direttive 72/306/CEE, 97/24/CE) (v. circolare n. 88/95)
3948.8.6 Limiti COcorr (veicoli rispondenti alla direttiva 97/24/CE)
Tipo tecnologia Valore massimo Modalit? prova
COcorr
Omologazione
Fase 1 e Fase 2 4,5 % Motore al minimo
3948.9 SINTESI DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLA VELOCIT? MASSIMA DEI CICLOMOTORI
? Condizioni ambientali del veicolo.
- Temperatura esterna: tra 5 ?C e 40 ?C.
- Umidit?: tra 10% e 90%.
- Pressione gonfiaggio ruota posteriore: valore previsto dal costruttore del ciclomotore aumentato del 30% (da ripristinare dopo la visita).
? Modalit? per effettuare la prova.
- Operazioni preliminari:
- posizionare il veicolo sul banco velocit?;
- azionare le ventole di raffreddamento per non surriscaldare il motore.
? Misurazioni:
- raggiungere la velocit? massima stabile del ciclomotore (per velocit? stabile si intende quella in cui in un intervallo di 10 secondi il valore max e quello min. della velocit? media mobile differiscono di valore inferiore o uguale di 2 km/h).
- se non si ottiene la condizione di velocit? stabile entro il percorso equivalente ad 1 km il valore massimo ? quello della velocit? media mobile calcolata negli ultimi 10 secondi;
- per risultati fuori dal limite ripetere la prova una seconda volta.
? Risultato della prova.
- Velocit? massima registrata (esito positivo: inferiore od uguale a 49,5 km/h, tenendo conto dell'imprecisione della misura simulata sul banco a rulli).
- Spazio complessivo di prova.
- Durata della prova.
? Referto.
- Conforme all'allegato n. 1 alla circolare 19.5.2003, n. 1066/404/MOT4.
3944.5 SINTESI DELLE VERIFICHE CON PROVAFARI
Segue una sintesi dei controlli previsti con il provafari.
3944.5.1 Controllo autoveicoli
? Modalit? per effettuare la prova.
- Operazioni preliminari:
- porre il veicolo, scarico, perpendicolare alle rotaie del provafari e parallelo all'asse ottico dello strumento;
- il terreno di prova deve essere pianeggiante e livellato,
- i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione prescritta;
- le sospensioni devono essere registrate se di tipo idropneumatico;
- l'eventuale correttore di orientamento deve essere nella posizione di marcia normale.
- Misurazioni:
- anabbaglianti:
- differenza di quota tra centro del proiettore e linea di demarcazione luce/ombra,
- deviazione,
- illuminamento a 1 m;
- abbaglianti:
- posizione del centro della macchia di luce a pi? alto illuminamento,
- illuminamento a 1 m.
Note operative
? La distanza alla quale sistemare il provafari deve essere quella indicata nel manuale delle istruzioni dello strumento.
? La misurazione deve essere effettuata a veicolo scarico.
? Risultato della prova.
- Orientamento orizzontale e verticale e illuminamento dei proiettori anabbaglianti.
- Orientamento orizzontale e verticale e illuminamento dei proiettori abbaglianti.
? Referto.
- Conforme all'Allegato n. 17 alla nuova circolare n. 88/95.
Figura 8
Caratteristiche del referto del provafari
3944.5.2 Limiti anabbaglianti (autoveicoli)
Anabbaglianti Hn Deviazione Illuminazione
(a 10 m) anabbaglianti
(lux)
Proiettori approvati con ? 10 cm [1]
direttiva 89/517/CEE o ? 15 cm [2] ? 1,5? verso esterno [4] 3.750-90.000 [3]
regolamento ECE-ONU [5] del centro ottico
Proiettori approvati
secondo le norme DGM ? 1/10 altezza ? 1,5? verso esterno [4]
da terra del centro ottico
______
[1] Per proiettori con centro ottico minore o uguale a 80 cm da terra.
[2] Per proiettori con centro ottico maggiore a 80 cm da terra.
[3] Misurato a 1 m.
[4] Corrispondente a circa 1 cm sullo schermo.
[5] Si distinguono per la marcatura con il simbolo "e" oppure "E".
3944.5.3 Limiti abbaglianti (autoveicoli)
Abbaglianti C Illuminazione abbaglianti (lux)
Tutti [1] 20.000 - 150.000 [2]
______
[1] Il centro della macchia di luce a pi? alto illuminamento deve risultare coassiale al centro ottico dello strumento o spostato sul piano orizzontale o verticale di non oltre 1,5? (corrispondenti a 1 cm misurato sullo schermo).
[2] Misurato a 1 m.
3944.5.4 Demarcazione luce-ombra anabbaglianti (autoveicoli)
Figura 9
hn: differenza di quota tra il centro del proiettore e la linea di demarcazione luce-ombra
(a veicolo scarico):
- proiettori approvati ai sensi della direttiva 89/517/CEE o regolamento ECE/ONU:
- hn ? 10 cm per proiettori con centro ottico ? 80 cm da terra,
- hn ? 15 cm per proiettori con centro ottico > 80 cm da terra;
- proiettori approvati secondo norme DGM:
- hn ? 1/10 h;
h: altezza da terra del centro del proiettore (a veicolo scarico);
hm: differenza tra h e hn (a veicolo scarico).
3944.5.5 Controllo di motoveicoli e ciclomotori
? Modalit? per effettuare la prova.
- Operazioni preliminari:
- porre il veicolo, scarico, perpendicolare alle rotaie del provafari e parallelo all'asse ottico dello strumento;
- il terreno di prova deve essere pianeggiante e livellato;
- i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione prescritta.
- Misurazioni:
- anabbaglianti:
- differenza di quota tra centro del proiettore e linea di demarcazione luce/ombra,
- deviazione sul piano orizzontale;
- abbaglianti:
- posizione del centro della macchia di luce a pi? alto illuminamento,
- illuminamento a 1 m.
Note operative
? La distanza alla quale sistemare il provafari deve essere quella indicata nel manuale delle istruzioni dello strumento.
? La misurazione deve essere effettuata a veicolo scarico.
? Risultato della prova.
- Orientamento orizzontale e verticale dei proiettori anabbaglianti.
- Orientamento orizzontale e verticale e illuminamento dei proiettori abbaglianti.
? Referto.
- Conforme all'allegato 3 alla circolare 29.9.2000, prot. n. 7938/604.
Figura 10
Caratteristiche del referto del provafari per ciclomotori e motocicli
3944.5.6 Limiti anabbaglianti (motoveicoli e ciclomotori)
Anabbaglianti Hn Deviazione Illuminazione
(a 10 m) anabbagliante (lux)
Proiettori 10 cm [2] ? 1,5 ? verso esterno [1]
Proiettori approvati 1/10 altezza ? 1,5 ? verso esterno [1]
secondo norme DGM centro proiett.
da terra
______
[1] Corrispondente a circa 1 cm sullo schermo.
[2] Misurata a 10 m (inclinazione verso il basso pari a 1%).
3944.5.7 Limiti abbaglianti (motoveicoli e ciclomotori)
Abbaglianti C Illuminazione abbagliante
(lux) [2]
Tutti [1] > 5.000 (ciclomotori)
tra 20.000 e 150.000 (motocicli e tricicli)
penso di aver messo quanto piu potrebbe servire per poter effettuare una immatricolazione di un autoveicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico, con un riferimento anche ai controlli che si eseguono durante una revisione periodica di autoveicoli.
mi rendo conto che la mole di norme e tanta, sono comunque sempre disponibile ad ogni commento costruttivo e di confronto.
387.1.4 Pneumatici con indici di carico e/o velocit? superiori
In presenza di pneumatici aventi caratteristiche dimensionali identiche a quelle indicate sulla carta di circolazione del veicolo non ? necessario nessun aggiornamento della carta di circolazione.
387.1.5 Pneumatici con marcatura conformi alle "nuove norme" e per marcia su neve
Qualora sul veicolo vengano installati pneumatici con marcature conformi alle nuove norme e sulla carta di circolazione siano annotati pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme non ? necessario provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione purch?:
? per i veicoli industriali, gli autobus ed i loro rimorchi (5):
- il simbolo della categoria della velocit? (nuove norme) corrisponda a velocit? uguale o superiore a quella di riferimento prescritta o prevista dalle vecchie norme ovvero, nel caso di impiego stagionale di pneumatici tipo neve questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocit? non inferiore a "J";
- in caso di sostituzione di marcature obsolete i pneumatici siano identificati con una marcatura equivalente;
- gli indici della capacit? di carico siano uguali o superiori a quelli prescritti o previsti dalle vecchie norme;
- la presenza della sigla "LT" venga considerata equivalente alla marcatura della lettera "C" posta dietro la designazione delle dimensioni.
? per le autovetture ed i loro rimorchi (4):
- il simbolo della categoria della velocit? (nuove norme) corrisponda ad una velocit? massima uguale o superiore a quella indicata mediante una classe di velocit? o un simbolo della categoria di velocit? ovvero sia superiore alla velocit? massima del veicolo; nel caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocit? non inferiore a "Q" (13);
- gli indici di carico siano uguali o superiori a quelli indicati ovvero se manca la prescrizione ed ? prevista l'indicazione "REINFORCED" questa sia riportata anche sui pneumatici con marcature nuove norme;
- se ? presente la lettera "T" venga considerata influente;
- la marcatura dimensionale, ad eccezione del rapporto nominale di aspetto (serie 80), corrisponda;
? per i motoveicoli ed i ciclomotori (3):
- il simbolo della categoria di velocit? (nuove norme) corrisponda ad una velocit? massima uguale o superiore a quella indicata o alla velocit? massima del veicolo ovvero in caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocit? non inferiore a "M" (13);
- la classe di velocit? riportata sul pneumatico (vecchie norme) corrisponda ad una velocit? massima uguale o superiore a quella indicata;
- l'indice di carico sia uguale o superiore a quello indicato ovvero se manca la prescrizione ed ? prevista l'indicazione "REINFORCED" o "REINF" questa sigla sia riportata anche sui pneumatici nuove norme;
- la presenza delle lettere "M/C" sia considerata influente;
- la marcatura di tipo frazionario si consideri equivalente alla marcatura di tipo decimale.
A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360(7), del 18 ottobre 1995 (1), di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto gi? espresso con la circolare D.G. n. 103/95 (2), D.G. n. 104/95 (3) e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995 (4).
3 DOCUMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
3.1 Caratteristiche occorrenti per la compilazione della carta di circolazione (33)
Nel caso di certificazione di origine (certificato di origine, dichiarazione di conformit?, documento di circolazione) che, pur integralmente rispondente ai requisiti di cui al punto 2.2 o 2.3, non contenga tutti i dati tecnici necessari per la compilazione della carta di circolazione. detti documenti debbono essere integrati con l'idonea documentazione ufficiale occorrente per l'individuazione esatta del veicolo e delle sue caratteristiche tecniche, tranne che per gli elementi (per esempio: distanza tra gli assi) che siano inequivocabilmente accertabili dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. mediante semplice controllo diretto (4).
9.2 Accertamenti tecnici
Esaminata la documentazione, l'Ufficio Provinciale invita l'interessato a sottoporre a visita e prova il veicolo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ove non sia necessario integrare la documentazione esibita, semprech? ci? sia compatibile con le esigenze del servizio.
L'accertamento dei requisiti di idoneit? alla circolazione, da effettuare su ogni singolo veicolo, ? svolto a verificare la rispondenza del veicolo stesso alle norme vigenti (quelle nazionali per veicoli usati o, se nuovi, non soggetti ad omologazione del tipo), relative alla categoria di appartenenza (15).
Nel caso di veicoli ritenuti assimilabili ad un tipo omologato in Italia, pu? in genere ritenersi sufficiente il controllo della corrispondenza del veicolo al tipo omologato (con OM o con OL) nelle caratteristiche essenziali di cui all'articolo 225 del Regolamento, fermi restando - in ogni caso - i controlli prescritti per le visite e prove di revisione nonch? le dichiarazioni integrative delle caratteristiche tecniche e quelle di rispondenza di cui al punto 3.2.
9.2.0 Numero di telaio (33)
Dovr? essere prestata particolare attenzione alla verifica del numero di telaio ed alla sua rispondenza alla documentazione presentata.
Nel caso di dubbi sull'originalit? del numero di individuazione del telaio, nonostante il suo riscontro sulla targhetta, il tecnico operatore informer? immediatamente il direttore dell'Ufficio Provinciale per gli opportuni accertamenti da effettuare anche attraverso avvisi per via terminale alla Direzione Generale e/o alla fabbrica costruttrice.
9.2.1 Disposizioni legislative successive al Codice della strada e al Regolamento
Poich? il Codice della strada e il relativo Regolamento di esecuzione sono stati integrati con successive disposizioni legislative, si rammenta che, tra l'altro, occorre controllare, per gli elementi che ricorrano, la rispondenza dei veicoli alle disposizioni emanate ai sensi della legge 25.11.1975, n. 707 (ancoraggi e cinture di sicurezza, retrovisori, paraincastro) e che i veicoli a motore non producano emanazioni inquinanti, ai sensi della legge 13.7.1966, n. 615.
Si rammenta che, ove del caso, pu? essere omessa l'esecuzione delle prove prescritte, previa presentazione di idonea documentazione. attestante che il dispositivo o la parte che interessa ? conforme a una omologazione parziale CEE (vedasi punto 3.2).
Per quel che riguarda gli ancoraggi per le cinture di sicurezza, si rimanda al punto 3.4.
In merito all'inquinamento atmosferico, trattandosi di veicoli non omologati, si osserva che, per i motivi illustrati nella circolare prot. n. 3147/2564 del 14.2.1972, i veicoli azionati da motore a scoppio soltanto se nuovi debbono rispondere alle norme per essi previste ai sensi della legge 3.6.1971, n. 437, mentre per i veicoli azionati da motore diesel ? sufficiente che l'opacit? dei fumi di scarico non superi il 70 per cento se usati o, se nuovi, il 50 per cento. ridotta rispettivamente al 65 o 45 per cento per autobus urbani, ai sensi del D.P.R. 22.2.1971, n. 323 (5).
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Quanta roba!!
Complimenti Alessio, questa ? per la serie: tutto quello che avresti voluto sapere ma non hai mai saputo dove chiedere!!!!
Grazie mille, sono sicuro che servir? a molti!!
Propongo di mettere in rilievo questa discussione, tanto come le altre interessanti del genere.
Ciao!
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tre hurr? per Alessio !!!
(....ma poi, poveri noi....)
Propongo che tutti noi insistiamo per una deregulation del settore !
qualcuno ha un idea di come cominciare?
deregulation, deregulation, deregulation........
se no, non non ci salviamo pi?....!
[quote name='sgomma che ti passa' post='89971' date='2/11/2007, 10:36']
tre hurr? per Alessio !!!
(....ma poi, poveri noi....)
[/quote]
grazie...sono tante regole, ma ricoprono anche diverse casistiche...penso di aver inserito quasi tutto quello che c'? a riguardo...comunque sono sempre disponibile per ogni richiesta
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In tutta franchezza, nel buratichese mi sono perso. Volevo solo sapere una cosa. Io le pratiche le faccio tutte tramite un'agenzia perch? non ho voglia di sbattermi. Loro mi chiedono lo sdoganamento, la scheda ASI ( va in duplice copia o singola, visto che l'ASI la rilascia duplice) , i miei documenti e la denuncia di smarrimento del title e delle targhe. Perch? questa denuncia? Forse che il title va apostillato ? O non gli piace???
Per i documenti svizzeri mi chiedono di fare l'apostile a Bellinzona, dopo aver annullato la carta grigia a Camorino, e questo mi sta bene, con le tecniche ASI e la dogana non ci sono mai problemi. Ma dagli USA????
Ti prego, rispondi con parole tue semplici che anche un rincoglionito come me possa capire. Grazie
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[quote name='mopar' post='90263' date='4/11/2007, 22:59']In tutta franchezza, nel buratichese mi sono perso. Volevo solo sapere una cosa. Io le pratiche le faccio tutte tramite un'agenzia perch? non ho voglia di sbattermi. Loro mi chiedono lo sdoganamento, la scheda ASI ( va in duplice copia o singola, visto che l'ASI la rilascia duplice) , i miei documenti e la denuncia di smarrimento del title e delle targhe. Perch? questa denuncia? Forse che il title va apostillato ? O non gli piace???
Per i documenti svizzeri mi chiedono di fare l'apostile a Bellinzona, dopo aver annullato la carta grigia a Camorino, e questo mi sta bene, con le tecniche ASI e la dogana non ci sono mai problemi. Ma dagli USA????
Ti prego, rispondi con parole tue semplici che anche un rincoglionito come me possa capire. Grazie[/quote]
S?, il title (e la registration) devono essere apostillati. In alternativa, grazie a questa [url="http://www.asifed.it/download/circolare_170.pdf?idct=446&idlv=20"]circolare[/url] si pu? presentare denuncia di smarrimento. Questo ? quanto sto imparando facendo le pratiche per immatricolare la Ford (un grazie a Tarizza, Maxstang, Flatpaolo, e ovviamente Alessio...).
Anch'io mi sono perso in tutto questo burocratichese. E non ho trovato la risposta ai miei dubbi, che si riassumono in: a che cosa deve essere conforme un'auto storica proveniente dagli USA, per essere immatricolata in Italia?
In particolare qui ho trovato risposte parziali, e alla presentazione della domanda ho chiesto; la risposta ? stata: quando porta la macchina al collaudo se c'? qualcosa che non va bene glielo diciamo...
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"Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
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[quote name='er wagone' post='90265' date='4/11/2007, 23:19']la risposta ? stata: quando porta la macchina al collaudo se c'? qualcosa che non va bene glielo diciamo...[/quote]
esattamente quello che chiunque, portando la macchina al collaudo, non vorrebbe sentirsi dire!
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