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Primo Bollo Auto
#9
Mi risulta che il certificato venga emesso con data al 1 gennaio dell'anno in cui ? stata fatta la domanda.

Riporto quello che ? scritto sul mio certificato per la Jeep iscritta con data 11 Maggio 2008.

Essendo in possesso dei requisiti e delle caratteristiche prescritte dal regolamento tecnico di questo Ente, ? classificato d'interesse storico ed ? iscritto al registro al numero XXXXX con efficacia dal 1? GENNAIO 2008 ai sensi dell'articolo 63 legge 342/2000.".



Tu stai parlando della Legge Regionale 23/2003 e successiva delibera della Giunta Regionale del 02/02/2004 Regione Piemonte....essa dice ci? che hai scritto, ma non intende ci? che tu hai inteso....ma, cerco di spiegartelo con un esempio....

Oggi ? il 18 giugno 2011. Io ho un'auto costruita nel 1991 (indipendentente dal mese) e, domani, 19 giugno 2011, vado all'ASI per iscrivere quell'auto al loro registro storico. Faccio la pratica, e il 30 Settembre 2011, mi arriva a casa il certificato di storicit? (il tesserino bianco plastificato della dimensione di circa 1/4 di foglio). Nel frattempo, mettiamo il 31 gennaio 2011, mi ? scaduta la tassa di possesso di quell'auto che ho iscritto il 19 giugno ma che non ho provveduto a pagare. Questo mancato pagamento non costituisce ALCUN PROBLEMA perch? l'auto, bench? l'iscrizione sia stata fatta il 19 giugno e il tesserino mi sia arrivato il 30 Settembre, ha validit? dal 1 Gennario 2011. Quindi, fino al 2010 la mia auto ha regolarmente pagato la tassa di possesso, mentre per il 2011 l'auto, essendo appunto, dal 1 Gennaio 2011 iscritta ASI, paga solo pochi euro.

Mi sono spegato?



Inoltre non so dove tu abbia preso il testo della Legge 342/2000 Art.63 che ? il seguente:

LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 ? altres? estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine ? ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione ? aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione ? fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.



E' scritto chiaramente in questi passaggi che fa fede l'anno:



"Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione......omissis.......L'esenzione di cui al comma 1 ? altres? estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine ? ridotto a venti anni.



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