17-06-11, 02:43 PM
Stralcio tratto dal sito della Regione Piemonte:
Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalit? nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarit? dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purch? lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
(Ad esempio, un veicolo immatricolato il 14 febbraio 1985 compir? vent'anni il 14 febbraio 2005 e, sempre che abbia ottenuto la necessaria certificazione, sar? soggetto alla tassa di circolazione in luogo di quella ordinaria a partire dal primo periodo in scadenza successivo a tale data).
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , ? certificato da centri specializzati LEGGI ASI.
L'accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, ? certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.
L'esenzione non pu? essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Per i periodi antecedenti il 1? gennaio 2004 restano valide le norme di cui all'articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico ? accertato e certificato dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l'esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Per Dragone: da dove si pu? rilevare che l'Attestato di Storicit? ? retroattivo al 1? Gennaio dell'anno in cui viene richiesto ?
Un grazie ed un saluto a tutti voi da Nash62
Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalit? nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarit? dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purch? lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
(Ad esempio, un veicolo immatricolato il 14 febbraio 1985 compir? vent'anni il 14 febbraio 2005 e, sempre che abbia ottenuto la necessaria certificazione, sar? soggetto alla tassa di circolazione in luogo di quella ordinaria a partire dal primo periodo in scadenza successivo a tale data).
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , ? certificato da centri specializzati LEGGI ASI.
L'accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, ? certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.
L'esenzione non pu? essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Per i periodi antecedenti il 1? gennaio 2004 restano valide le norme di cui all'articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico ? accertato e certificato dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l'esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Per Dragone: da dove si pu? rilevare che l'Attestato di Storicit? ? retroattivo al 1? Gennaio dell'anno in cui viene richiesto ?
Un grazie ed un saluto a tutti voi da Nash62